AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Tipo voce : Glossario

Istituto previsto dalla legge (artt. 592 e sgg. c.p.c.) con riferimento alla procedura di espropriazione immobiliare. Ove la vendita all’incanto non abbia avuto luogo per mancanza di offerte, e non siano state proposte istanze di assegnazione da parte dei creditori, o queste non siano state accolte, il giudice dell’esecuzione può ordinare che si proceda ad un nuovo incanto, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente, o disporre l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili oggetto dell’esecuzione per un tempo non superiore a tre anni, prorogabile, alla scadenza e su richiesta di tutte le parti, per un periodo massimo di un ulteriore triennio. L’amministrazione è affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato o allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentano. Alla fine di ogni trimestre l’amministratore deve presentare in cancelleria il conto della gestione e depositare le rendite riscosse, che possono essere assegnate ai creditori secondo il progetto di distribuzione formato dal giudice; questi deve approvare sia i conti parziali, sia quello finale, che l’amministratore dovrà presentare al termine della sua gestione. L’amministrazione cessa alla fine del periodo stabilito e si procede a un nuovo incanto; in qualsiasi momento, però, i creditori intervenuti possono chiedere che si proceda alla vendita dell’immobile e qualsiasi interessato può fare offerte di acquisto in base alle norme che regolano la vendita senza incanto. Oltre ai casi sopra indicati, altre ipotesi di amministrazione giudiziaria sono contemplate in diverse norme del c.c Fra le più importanti, si può ricordare quella prevista dall’art. 2091, secondo cui la magistratura del lavoro, ove l’imprenditore non adempia agli obblighi di cui al precedente art. 2089 (cioè provochi gravi danni all’economia nazionale), può nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa; oltre che quella prevista dall’art. 2409, secondo cui, in caso di gravi irregolarità compiute dagli amministratori e dai sindaci nelle società di capitali, i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono fare ricorso al tribunale, il quale può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario. La denuncia può essere anche formulata dal pubblico ministero.

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