AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Tipo voce : Glossario

Nuovo istituto, introdotto nel c.c. dalla l. 9.1.2004 n. 6, cui è affidato il compito “di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. La novità consiste nel prevedere una protezione graduabile e modulabile sulle specifiche esigenze del beneficiario che modifica radicalmente gli strumenti di tutela dei soggetti deboli e rappresenta il risultato della mutata considerazione sociale e, quindi, giuridica della disabilità e del cambiamento di immagine della persona incapace. La finalità della legge, infatti, è di ridurre al minimo le pronunce dei provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, i quali oltre ad essere pesanti e penalizzanti sotto il profilo giuridico e morale, di fatto curano prevalentemente solo l’interesse alla conservazione del patrimonio. È significativa, in tal senso, la modifica della rubrica del titolo XII, Libro I c.c., che prima recitava “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” e ora si intitola “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Le misure dell’interdizione e dell’inabilitazione (v. incapacità) diventano, così, un rimedio residuale, limitato ai casi in cui l’amministrazione di sostegno - strumento di protezione a carattere generale - si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del benefi ciario.

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