AMMINISTRAZIONE
Tipo voce : Glossario
Attività diretta alla gestione di un patrimonio, pubblico o privato, che si attua in maniera diversa a seconda della natura dei beni e dei fini, economici e giuridici, che debbano essere perseguiti. Di norma l’amministrazione viene esercitata dal titolare dei beni oggetto del patrimonio (persona fisica o giuridica, in quest’ultimo caso degli organi della persona giuridica); talvolta invece è affidata, da parte dello stesso titolare, previo rilascio di procura generale o speciale, o dalla legge o dal giudice, a soggetti diversi, come avviene, nell’ambito del diritto privato, relativamente ai beni di proprietà di soggetti incapaci di agire. Nel diritto privato l’attività di gestione di un patrimonio viene distinta in atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione. La distinzione, che ha un substrato di natura economica, si fonda sullo scopo cui è diretta l’amministrazione. Si dicono atti di ordinaria amministrazione quelli che sono rivolti alla conservazione o, tutt’al più, al miglioramento dei beni, senza che ne venga alterata la natura dei beni-capitali, mentre tutti gli altri, che concernono la trasformazione del capitale, l’impiego del reddito, l’acquisto o l’alienazione di beni, l’assunzione del rischio di una perdita e, in genere, quelli che superano lo scopo conservativo, sono atti di straordinaria amministrazione. Tenuto conto del pericolo inerente a questi ultimi atti, la legge stabilisce particolari cautele per il compimento degli stessi quando sono posti in essere da soggetti diversi dal titolare.