AMMINISTRATORE DI BANCA, DISPOSIZIONI PENALI
Tipo voce : Glossario
La responsabilità penale degli amministratori di banca è disciplinata dal TUBC. Il dettato normativo si articola in una fattispecie generale, di copertura ed in una serie di ipotesi particolari. Larchitrave del sistema è lart. 135 TUBC che dichiara applicabili le disposizioni penali previste nel titolo XI del libro V del codice civile in materia di società anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, pur se non costituite in forma societaria (peraltro, tutte le banche sono oggi costituite in forma societaria, tranne una che ha conservato quella di istituto di diritto pubblico). Fra le ipotesi particolari va menzionata la fattispecie di conflitto di interessi di cui allart. 136 TUBC, che configura due ipotesi. La prima prevede che commette reato chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, se contrae obbligazioni di qualsiasi natura, o compie atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, senza previa deliberazione dellorgano di amministrazione presa allunanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dellorgano di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. La seconda estende la previsione di reato anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca, o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati descritti, posti in essere con la società medesima, o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società, o con altra banca del gruppo. In tali casi lobbligazione o latto sono deliberati, con le stesse modalità, dagli organi della società o banca contraente e con lassenso della capogruppo. Lart. 136 TUBC punisce il reato con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. Vanno, infine, ricordate, come ipotesi particolari, le disposizioni che riguardano la responsabilità di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche concernenti il falso interno bancario in relazione allerogazione del credito (art. 137 comma 2, TUBC: arresto da sei mesi a tre anni e ammenda fino a lire venti milioni; v. mendacio e falso interno bancario).