AMMINISTRATORE DI BANCA

Tipo voce : Glossario

Persona fisica che ricopre, nell’ambito di enti creditizi, ovvero holding di controllo di tali soggetti, cariche negli organi amministrativi. Si tratta dei presidenti, dei vice-presidenti, degli amministratori delegati, dei componenti i consigli di amministrazione e i comitati esecutivi. Per l’art. 26 del TUBC, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche devono possedere requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23.08.1988 n. 400. Il regolamento del Ministero del Tesoro, è contenuto nel d.m. 18.03.1988 n. 161, recante norme, tanto per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, quanto per la definizione delle cause di sospensione dai relativi incarichi. La normativa prevede che i consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità ecompetenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.1. -Presidente del consiglio di amministrazione. Riguardo al presidente del consiglio di amministrazione, i criteri di professionalità e competenza si risolvono nell’esercizio delle attività predette, protratto però per un periodo di tempo di almeno un quinquennio (art.1, comma 2). Relativamente poi all’amministratore delegato e al direttore generale, il comma 3, dell’art.1, dispone che la competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa debba essere maturata, anche qui, in almeno un quinquennio. Dispone altresì che la medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Tale criterio vale anche nel caso di esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale. Per quanto si riferisce ai requisiti di onorabilità, le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte, ai sensi dell’art. 5, da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382, c.c.; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della l. n. 1423, del 1956, recante misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica, o della l. n. 575, del 1965, contenente disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi anche qui, gli effetti della riabilitazione: c1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme sull’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; c2) alla reclusione per uno dei reati societari e per quelli previsti nell’ambito della disciplina delle procedure concorsuali; c3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; c4) alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per un qualunque delitto non colposo. Le cariche in discorso possono essere ricoperte, nel caso di una delle pene di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), in caso di estinzione del reato; le pene previste ai numeri 1), e 2), non rilevano se inferiori a un anno (art. 5, comma 2). I requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo si segnalano per la previsione del diverso profilo previsto per il presidente del consiglio di amministrazione, rispetto a quello che deve caratterizzare la figura del direttore generale, o di chi debba ricoprire un carica che comporti l’esercizio di funzioni equivalenti a quelle di quest’ultimo. Presidente del consiglio di amministrazione può essere solo chi, per un periodo non inferiore a un anno, abbia svolto: a) le medesime attività previste alle lettere a), b), c), d), per gli amministratori di banche costituite nella forma della spa o della banca popolare; b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico. 2.-Direttore generale. Per la carica di direttore generale o equivalente, è richiesta un’adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio. I soggetti che esercitano l’attività di controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili (art. 3). Nella verifica dei requisiti di idoneità a questa carica al consiglio di amministrazione è attribuito un maggiore margine di discrezionalità. 3.-Impedimenti all’assunzione dell’incarico di amministratore, direttore e sindaco. Costituisce poi situazione impeditiva all’assunzione di incarichi di amministrazione, direzione e controllo nelle banche, l’aver svolto, per i due esercizi precedenti l’adozione dei provvedimenti di nomina, incarichi di analogo rilievo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate (art. 4). Le frazioni di esercizio di durata superiore ai sei mesi si considerano equivalenti, ai suddetti fini, a un esercizio intero. Tale impedimento sussiste anche per coloro che abbiano esercitato le medesime funzioni in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte ad amministrazione straordinaria; ovvero nell’esercizio della professione di agente di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Dalle situazioni impeditive appena descritte discende un divieto della durata di tre anni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Tale periodo si riduce a un anno qualora le relative istanze provengano dall’imprenditore o dagli organi amministrativi dell’impresa. Un ultimo punto è quello relativo alle cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale. Esse sono: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati, in materia di requisiti di onorabilità, ai numeri 1), 2), 3) e 4); b) l’applicazione, con sentenza non definitiva e su richiesta delle parti, di una delle pene previste sempre per i reati in materia di requisiti di onorabilità di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4); c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della l. n. 575, del 1965, da ultimo sostituito dall’art. 3 della l. n. 55, del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina recante disposizioni contro la mafia; d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 4.-Cause di sospensione dell’incarico di amministratore, direttore e sindaco. Il consiglio di amministrazione iscrive la proposta di revoca dei soggetti, dei quali si stata dichiarata la sospensione, tra le materie da trattare alla prima assemblea successiva al verificarsi della causa sospensiva. Il direttore generale nominato dagli amministratori non può essere sospeso per un periodo superiore ai quarantacinque giorni, pena la revoca obbligatoria da parte del consiglio stesso ove tale termine venga superato. Se alla sospensione non fa seguito la revoca si ha sempre il reintegro nel pieno delle funzioni. Anche nel caso del direttore generale nominato dagli amministratori il termine dei quarantacinque giorni non si applica nei casi delle cause di sospensione di cui alle lettere c) e d), per le quali il provvedimento ha la stessa durata delle misure ivi previste. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla Banca d’Italia. Ai sensi dell’art. 27, del TUBC, il CICR, può disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Ciò non incide sulla piena e diretta applicazione di quanto disposto all’art. 26, TUBC. Nell’ambito della disciplina dei gruppi bancari (v. gruppo bancario), gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti, ai sensi dell’art. 61, TUBC, a fornire alla capogruppo ogni dato e informazione utili per l’emanazione delle disposizioni necessarie al fine di dare attuazione alle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. La disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità di coloro che esercitano le funzioni di amministrazione e di controllo presso le banche si applica (art. 62, TUBC) anche ai soggetti che svolgono le medesime funzioni presso la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge (art. 136, comma 1, TUBC). Le medesime disposizioni, seppur adattate alla disciplina dei gruppi bancari, si applica nel caso che una tale situazione coinvolga chi svolge le funzioni suddette presso una banca o una società facenti parte proprio di un gruppo bancario.

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