ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UE PER GLI AFFARI ESTERI

Tipo voce : Glossario

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1.12.2009, ha previsto la nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione europea, procede alla nomina e mediante la medesima procedura può porre fine al suo mandato.
La nomina dell’alto rappresentante è soggetta, insieme al presidente e agli altri membri della Commissione, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo.
Conformemente agli artt. 18 e 27 del Trattato sull’Unione europea, l'alto rappresentante:
- guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione;
- contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera e della politica di sicurezza e di difesa comune, e ne dà attuazione in qualità di mandatario del Consiglio europeo;
- presiede il Consiglio «Affari esteri»;
- è uno dei vicepresidenti della Commissione ed è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione;
- vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione;
- conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i Paesi terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Il SEAE assisterà il presidente del Consiglio europeo ed il presidente e i membri della Commissione nell'espletamento delle rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne, assicurando una stretta collaborazione con gli Stati membri.
Redattore: Cristiana MENE'

 

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