ALIENAZIONE DI UN DIRITTO

Tipo voce : Glossario

È il trasferimento di un diritto da un soggetto ad un altro, che lo acquista a titolo derivativo. Non di tutti i diritti è consentita l’alienazione. Accanto alla categoria, certamente ampia nel diritto privato, dei diritti disponibili, vi è quella dei diritti indisponibili, quelli, cioè, che per il fatto di essere strettamente inerenti alla persona che ne è titolare (si pensi, p.e., al diritto alla vita, alla integrità fisica, al nome, all’onore ecc.) si acquistano con la nascita e si estinguono con la morte. L’alienazione, a seconda che venga o meno effettuata verso la corresponsione di un corrispettivo, può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito. In genere, l’alienante a titolo oneroso è protetto meno intensamente dell’alienante a titolo gratuito: p.e., riguardo ai vizi della cosa (cfr. gli artt. 798 e 1490 c.c.).

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