ALBO UNICO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI

Tipo voce : Glossario

Albo prescritto dall’art. 31, c. 4 del TUF (ma già istituito dalla l. 2.1.1991 n. 1 e preceduto da un Albo di autodisciplina dei consulenti finanziari privato, fondato nel 1988 dall’ANASF, l’associazione i categoria dei promotori) articolato in sezioni territoriali contenente l’elenco di tutti i promotori iscritti alla data di pubblicazione. L’albo contiene le informazioni previste dal Regolamento Intermediari (art. 97, comma 2) relative a ciascun soggetto abilitato: cognome e nome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza e, se residente all’estero, indirizzo del domicilio eletto in Italia; data di iscrizione all’Albo; denominazione eventuale dell’intermediario per cui il promotore opera. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati (Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari), istituito nel 1999 ma pienamente operativo dal 2009. L’organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. Il DM 11/11/1998 n. 472 ha individuato i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari valutati sulla base della pregressa esperienza professionale, ovvero sulla base di prove valutative. La Consob ha invece il compito di determinare, con regolamento, i principi e i criteri relativi alla formazione dell'albo previsto dal comma e alle relative forme di pubblicità; ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati; all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; alle cause di incompatibilità; ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni; all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari; alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; alle modalità di tenuta della documentazione concernente l' attività svolta dai promotori finanziari; all'attività dell'Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob; e infine alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste regolamento medesimo; essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore come prescritto dal regolamento ministeriale;aver superato la prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo, volta a verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di promotore. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell’attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. La prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, composta in maggioranza da soggetti non iscritti all’albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati. Nei seguenti casi l’Organismo può procedere alla cancellazione del promotore dall’albo: su domanda dell’interessato; in caso di perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo;mancato pagamento del contributo di vigilanza;mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo; e infine in caso di decesso. E’ tuttavia possibile che i promotori cancellati dall’albo possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché o siano rientrati in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, e non sussistano alcune delle condizioni precedentemente elencate.

Redattori: Andrea LORASCHI, Bianca GIANNINI
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