ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
Tipo voce : Glossario
Registri nei quali la Banca d’Italia iscrive rispettivamente le banche autorizzate in Italia (banche italiane e succursali di banche extracomunitarie) e le succursali di banche comunitarie stabilite in Italia (art. 13 TUBC) e i gruppi bancari (art. 64 TUBC; per i gruppi l’iscrizione può avvenire anche d’ufficio). Mentre per le prime l’iscrizione nell’albo è subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’attività bancaria, l’iscrizione delle succursali di banche comunitarie deve essere preceduta da un’apposita comunicazione alla banca interessata da parte della Banca d’Italia ovvero, in caso di silenzio, dal decorso di due mesi dalla comunicazione effettuata all’Istituto medesimo da parte dell’Autorità del paese d’origine (art. 15.3 TUBC). L’iscrizione di una banca extracomunitaria è soggetta all’autorizzato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d’Italia. La cancellazione dall’albo è prevista come conseguenza della conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L’albo riporta delle banche il codice identificativo, il nome, l’indirizzo, la data di inizio dell’attività, il gruppo istituzionale di appartenenza (banca spa, banca di credito cooperativo, banca popolare, filiale di banca estera, istituto centrale di categoria, istituto di rifinanziamento), lo Stato estero di insediamento della casa madre per le filiali di banche estere, oltre all’annotazione di eventuali procedure di liquidazione in corso.