AL PORTATORE

Tipo voce : Glossario

Particolare categoria di titoli di credito, in cui la legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel documento è data dal semplice possesso materiale del titolo medesimo. L’eventuale indicazione di un nominativo effettuata sul titolo, o la sua individuazione anche attraverso espressioni simboliche o di fantasia, come avviene p.e. per i libretti di risparmio nominativi pagabili al portatore, non incide sulla natura di questa categoria di titoli di credito. La circolazione dei titoli di credito al portatore si attua, pertanto, con la semplice traslazione materiale del possesso del documento da un soggetto ad un altro, il quale ultimo acquistala legittimazione solo mediante il possesso del titolo e senza bisogno di alcun’altra formalità. Ne deriva che, mentre non è possibile seguire la circolazione del documento nei suoi vari passaggi, sono altresì inconcepibili, per questa categoria di titoli, quelle clausole limitative dellacircolazione pienamente consentite, invece, per i titoli all’ordine, come la clausola non trasferibile, o non all’ordine. Non essendo, di norma,ammesso l’ammortamento di un titolo di credito al portatore salvo eccezioni, come avviene per i libretti di risparmio al portatore (v. libretto di deposito), chi denunci all’emittente del titolola sottrazione o lo smarrimento del medesimo, fornendo la relativa prova, ha diritto di ottenere la prestazione, una volta che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso. Ove invece il titolo si logori o si deteriori, il possessore ha diritto di ottenere dall’emittente, a proprie spese e previa restituzione del titolo deteriorato, un titolo equivalente.

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