AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

Tipo voce : Glossario

Principio generale d’incompatibilità. Il Trattato CE stabilisce all’art. 87 (ex art. 92), che gli aiuti sotto qualsiasi forma concessi dagli Stati (ai diversi livelli: centrale, regionale o locale), o mediante risorse statali, sono incompatibili con il mercato comune. Tale principio generale è tuttavia sottoposto, da una parte (1° comma), ad alcune precise condizioni e, dall’altra (2° e 3° comma), a specifiche deroghe generali e particolari. Le condizioni richieste dal primo comma rispondono all’esigenza di assicurare, anche in questo ambito, il rispetto del principio della concorrenza nei rapporti intracomunitari. È infatti richiesto che tali aiuti, per essere considerati incompatibili, debbano incidere sugli scambi tra gli Stati membri falsando o, anche, minacciando di falsare, la concorrenza, favorendo quindi alcune imprese o talune produzioni. Non rientrano nella categoria degli aiuti incompatibili i c.d. aiuti de minimis (non superiori in tre anni a € 100.000). 1.-Aiuti compatibili. Il secondo comma dell’art. 87 individua invece i casi nei quali gli aiuti, in deroga al principio del 1° comma, sono comunque compatibili; si tratta in particolare: a) degli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a patto che non sussista discriminazione sull’origine dei prodotti; b) degli aiuti posti in essere per ovviare a calamità naturali o altri eventi eccezionali; e, infine, c) degli aiuti concessi dalla Germania alle regioni danneggiate dalla divisione del Paese. Il terzo comma, infine, individua i casi nei quali la Commissione europea può autorizzare delle deroghe al principio di cui al primo comma. Le deroghe possono pertanto essere concesse per quegli aiuti destinati: a) a favorire le regioni nelle quali vi sia un ritardo di sviluppo o nelle quali il tasso di disoccupazione sia particolarmente elevato; b) allo sviluppo di un importante progetto d’interesse europeo ovvero alla risoluzione di un grave turbamento dell’economia di uno Stato; c) allo sviluppo di talune attività o di talune regioni e quelli destinati alla cultura, sempre che, in ogni caso, ciò sia nel comune interesse europeo e non alteri gli scambi intracomunitari. Sussiste poi la possibilità che il Consiglio dei Ministri, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione europea, possa autorizzare determinate categorie di aiuti (in proposito si veda, da ultimo, il Regolamento del Consiglio n. 994/98). 2.-Controllo sugli aiuti. La Commissione europea esercita il controllo degli aiuti concessi dagli Stati e ne valuta la compatibilità con il Trattato e con il mercato unico. A tal fine gli Stati, nelle loro diverse articolazioni, devono previamente notificare alla Commissione la disciplina degli aiuti che intendano erogare così che si possa procedere alle opportune verifiche; nelle more, salvo casi eccezionali, l’aiuto non può essere erogato. Se le autorità nazionali erogano degli aiuti incompatibili con la disciplina comunitaria, le stesse autorità possono essere condannate al recupero delle somme erogate o delle agevolazioni concesse incrementate degli interessi e, comunque, in modo da riportare la situazione alle condizioni iniziali di concorrenza. È stato ritenuto opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale, alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzionedi recupero. 3.-Procedure. Col Regolamento del Consiglio n. 659/99, è stata per la prima volta data applicazione all’art. 89 (ex art. 94) CE, definendo le procedure per le notifiche e autorizzazioni dei uovi aiuti e sulle procedure da adottare in caso di aiuti illegali e abusivi. Nel gennaio 2001 la Commissione europea ha adottato una serie di regolamenti che riserva un regime speciale agevolato, tra gli altri, agli aiuti di Stato concessi alle Piccole e Medie Imprese (Reg. (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001), alla formazione (Reg. (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001), a ricerca e sviluppo tecnologico (Reg. (CE) n. 71/ 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001) oltre che ad ambiente e formazione.

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