AGGIOTAGGIO SU STRUMENTI FINANZIARI

Tipo voce : Glossario

1.-Il delitto di aggiotaggio su strumenti finanziari era disciplinato dall’art. 181 del TUF (che riformulava integralmente l’art. 5 l. 17.5.1991 n. 157 ed è stato abrogato dal d.lg. 11.4.2002 n. 61. v. in fine a questa voce). Riguardava esclusivamente i fatti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, o di altri paesi dell’Unione Europea (art. 183 TUF). L’art. 181 TUF puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire la condotta di “chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate od altri arti- fici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l’apparenza di un mercato attivo dei medesimi” (con l’applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter c.p. “per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, oltre che la pubblicazione della sentenza su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale”: art. 182 TUF). La fattispecie in esame completava e integrava le diverse incriminazioni in materia di aggiotaggio disciplinate nel codice penale (art. 501 c.p.: “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio”: v. aggiotaggio), nel codice civile (art. 2628 c.c.: “manovre fraudolente sui titoli della società”; v. aggiotaggio societario) e nel TUBC(art. 138: v. aggiotaggio bancario). Proseguiva, dunque, il percorso normativo, strutturato attraverso una tipizzazione più marcata delle fattispecie a seconda degli ambiti di applicazione, volta a rendere effettiva la lotta contro i fenomeni di illecita speculazione. Il concorso di norme fra il delitto di aggiotaggio su strumenti finanziari e le varie fattispecie di aggiotaggio non era risolvibile in termini unitari. Mentre il reato di cui all’art. 501 c.p. è da intendersi abrogato con riferimento alla sfera di applicazione dell’aggiotaggio su strumenti finanziari (non sussiste alcun concorso apparente di norme, sebbene l’art. 501 c.p. contenga l’elemento specializzante del dolo specifico), nel confronto fra l’art. 181 TUF e l’art. 2628 c.c. andava applicata la disposizione civilistica tutte le voltein cui il fatto compiuto dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, amministratori giudiziari e commissari governativi avesse a oggetto azioni della società o altri titoli a essa appartenenti, mentre, se si trattava di altri strumenti finanziari, trovava applicazione l’art. 181 primo comma TUF).2.-Sul piano della tecnica normativa, il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari anticipava la tutela penale alla soglia del pericolo: il giudizio sull’idoneità della condotta (“operazioni simulate od altri artifici idonei…”), suscettibile di provocare con rilevante possibilità la realizzazione del pregiudizio temuto e determinante per l’imputazione, era formulato in concreto con prognosi ex ante su base parziale. Con riguardo all’elemento soggettivo, la fattispecie andava qualificata senz’altro a dolo generico: è sufficiente che l’agente abbia, insieme alla rappresentazione dell’idoneità della condotta, la coscienza e volontà di divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero compiere operazioni simulate o altri artifici. Gli ultimi due commi dell’art.181 del TUF prevedono, rispetto alla disciplina previgente (art. 5 l. 1991/15), alcune significative innovazioni in materia di circostanze aggravanti legate, in un caso, alla sensibile alterazione del prezzo o all’apparenza di un mercato attivo e, nell’altro, alla presenza di una serie di qualifiche soggettive (“il fatto è commesso” dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell’art. 93 TUF, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della Consob) o al verificarsi di particolarisituazioni di fatto (i “casi previsti dal terzo comma dell’art. 501 c.p.” e la divulgazione a mezzo stampa o di altri mezzi di comunicazione di massa). 3.-Il d.lg. 11.4.2002 n. 61 ha accorpato in un’unica norma (art. 2637 c.c.) le fattispecie di reato in precedenza contenute nel Codice Civile (vecchio art. 2628), nel TUF (art. 181) e nel TUBC (art. 138).

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