AGGIOTAGGIO SOCIETARIO
Tipo voce : Glossario
Delitto previsto nell’originaria disciplina dell’art. 2628 c.c., accorpato nel delitto di aggiotaggio bancario e su strumenti finanziari disciplinato dall’art. 2637 del muovo testo del Tit. XI, libro V c.c. sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi promulgato con d.lg. 11.4.2002 n. 61. Il delitto previsto dal vecchio art. 2628 c.c., denominato manovre fraudolente sui titoli della società, afferisce tuttora a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lg. 2002/61 (argomento ex art. 2 comma 3 c.p.). La fattispecie stabiliva che “gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni delle società o di altri titoli ad esse appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila”. La norma tutelava la regolare formazione del prezzo dei titoli nel mercato, volendo impedire che manovre speculative e fraudolente possano artificiosamente modificare il prezzo dei titoli e così pregiudicare gli interessi della società nonché dei singoli soci, specie di quelli di minoranza, che non hanno il controllo sulla gestione sociale, e ancora dei terzi interessati alla negoziazione. A differenza dell’aggiotaggio comune, di cui all’art. 501 c.p., si tratta qui di reato proprio e, benché la norma non sia esplicita sul punto, si deve ritenere che le azioni o i titoli debbano essere della società di cui l’agente è intraneo. Ciò, del resto, spiega il maggior rigore sanzionatorio dell’ipotesi “societaria”. La condotta è descritta in termini generici. Per quanto attiene alla diffusione di notizie false, basta ad integrare il delitto la comunicazione ad una sola persona, che poi a sua volta la diffonda ad altri. Circa l’utilizzazione di altri mezzi fraudolenti, vengono in considerazione tanto comportamenti commissivi che omissivi. Non è necessario che la condotta abbia effettivamente provocato l’aumento o il ribasso, anche se si ritiene che l’azione debba essere idonea ad influenzare il mercato: si tratta quindi di reato di pericolo concreto. Mentre nell’aggiotaggio comune il dolo è specifico, in quanto l’agente deve agire “al fine di turbare il mercato interno dei valori”, qui il dolo è generico. Si ritiene infine che l’art. 2628 c.c. fosse in rapporto di specialità nei confronti dell’aggiotaggio comune, quando il soggetto attivo rivesta tali peculiari qualità.