AGGIOTAGGIO BANCARIO E SU STRUMENTI FINANZIARI

Tipo voce : Glossario

In seguito alla riforma, attuata dal d.lg. 11.4.2002 n. 61, emanato in base alla legge delega 3.10.2001 n. 366, della disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali contenuta nel Tit. XI, libro V c.c., sono stati accorpati nel nuovo art. 2637 c.c. tre delitti di aggiotaggio in precedenza disciplinati separatamente dall’art. 138 del TUBC (aggiotaggio bancario), dall’art. 181 TUF (aggiotaggio su strumenti finanziari) e dall’art. 2628 c.c. (manovre fraudolente sui titoli della società, ovvero aggiotaggio societario). La riforma è il frutto della ricerca di semplificazione e di razionalizzazione delle fattispecie alla base della riforma del diritto penale societario (intendimenti dichiarati nella legge delega 3.10.2001 n. 366). Il delitto di aggiotaggio, punito con la reclusione da uno a cinque anni, è commesso da chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei (reato di pericolo concreto) a: 1) provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati (aggiotaggio su strumenti finanziari), ovvero 2) incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (aggiotaggio bancario). Il bene giuridico tutelato non si esaurisce nella formazione e nella negoziazione dei titoli, ma afferisce all’intera stabilità del mercato finanziario.

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