AGGIOTAGGIO BANCARIO
Tipo voce : Glossario
La disciplina relativa al delitto di aggiotaggio bancario, già delineata dall’art. 98 della legge bancaria (l. 7.3.1938 n. 141), è stata riscritta dall’art. 138 del TUBC e, da ultimo, riformata dal d.lg. 11.4.2002 n. 61 (emanato in base alla legge delega 3.10.2001 n. 366 sulla riforma del diritto societario) che ha riscritto l’art. 2637 c.c. Secondo la disciplina vigente fino al d.lg. 11.4.2002 n. 61, il reato era commesso da “chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico”. La norma riproduceva sostanzialmente la precedente disciplina, con la differenza che la nuova disposizione voleva impedire la turbativa dei “mercati finanziari” e non più l’ambito, più limitato, “dei titoli e dei valori”. Questo elemento suffraga la tesi secondo la quale diverso è il bene giuridico tutelato da questa fattispecie rispetto alle altre ipotesi di aggiotaggio. In questo caso, infatti, non si tutela il momento di formazione delle quotazioni, bensì, più in generale, la stabilità del mercato finanziario. Quanto alla sanzione, era prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Per espressa disposizione dell’art. 138 TUBC, restavano fermi l’art. 501 c.p. (v. aggiotaggio), l’art. 2628 c.c. (v. aggiotaggio societario) e l’art.181 TUF (v. aggiotaggio su strumenti finanziari). Il d.lg. 11.4.2002 n. 61 ha accorpato la fattispecie dell’aggiotaggio bancario con quelle dell’aggiotaggio su strumenti finanziari (ex art. 181 TUF abrogato) e delle manovre fraudolente sui titoli della società (v. aggiotaggio bancario e su strumenti finanziari). Pertanto per la punibilità dell’aggiotaggio bancario occorre far riferimento al nuovo art. 2637 c.c. riscritto dal d.lg. 11.4.2002 n. 61.