AGEVOLAZIONI FISCALI
Tipo voce : Glossario
1.-Disposizioni di favore fiscale concesse dalla legge a determinate categorie di contribuenti, accordate in dipendenza di situazioni di fatto che il Parlamento ha considerato valide in vista del conseguimento di finalità tutelate dalla Costituzione. Nella storia finanziaria italiana le agevolazioni tributarie si sono moltiplicate, nel corso degli anni, in modo impressionante, rispetto a tutti i tributi. Una delle finalità preminenti della riforma fiscale del 1972 è stata quella di limitare tali agevolazioni. Tale finalità però è stata ampiamente disattesa. La disciplina delle agevolazioni tributarie è contenuta in numerosissime leggi; tra le più rilevanti si ricordano il d.p.r. 29.9.1973 n. 601, che contiene, tra l’altro, agevolazioni per il settore del credito e in particolare per i soggetti che compiono operazioni di credito a medio e lungo termine; il d.lg. 30.3.1990 n. 76 contenente il TU dei provvedimenti agevolativi relativi ai territori del Mezzogiorno; la l. 30.7.1990 n. 218 concernente la ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (cosiddetta Legge Amato-Carli). Le agevolazioni fiscali possono assumere varie forme: esenzioni o esclusioni propriamente dette, riduzioni di aliquote, facilitazioni nel pagamento, previsione di detrazioni ecc. Una particolare forma di esenzione fiscale è opportunamente prevista dall’art. 88, d.p.r. 22.12.1986 n. 917, nel caso degli organi e amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni. Diverse, infine sono le esclusioni da imposta che si hanno quando il legislatore, dopo avere enunciato la fattispecie che costituisce il presupposto del tributo, fornisce ulteriori disposizioni che, in forma negativa rispetto all’enunciazione principale, delimitano l’ambito normativo del presupposto. Le esclusioni, anziché porsi in rapporto di eccezione alla regola, ovvero impedire la produzione degli effetti giuridici derivanti dal verificarsi del presupposto (come avviene per le esenzioni), costituiscono successive delimitazioni del presupposto e quindi concorrono alla sua definizione normativa. Particolari complicazioni in ordine alla distinzione tra i concetti di esenzione e diesclusione si manifestano in materia di imposta sul valore aggiunto perché il d.p.r. 26.10.1972 n. 633, contempla anche le operazioni non imponibili (v. IVA). Il legislatore in tale campo, tuttavia, richiama sempre le operazioni facendo espresso riferimento alle corrispondenti normelegislative. Il che evita, p.e., che a operazioni considerate escluse dalla legge sull’IVA, ma che forse più propriamente andrebbero classificate come esenti, sia comunque applicabile la disciplina tipicamente prevista per le operazioni esenti. Agevolazioni fiscali di estremo rilievo sono state introdotte allo scopo di incentivare le iniziative produttive e di combattere la disoccupazione. A titolo indicativo si consideri l’attribuzione di un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che assumono nuovi dipendenti e la detassazione degli utili di impresa impiegati in nuovi investimenti (quali la realizzazion eovvero l’acquisto di nuovi impianti l’ampliamento di quelli esistenti, il completamento di opere sospese). I provvedimenti citati hanno in genere efficacia temporale limitata, ma il legislatore fiscale tende a introdurne di analoghi quando questi cessano di operare (si veda, da ultimo: l. 18.10.2001 n. 383). 2.-Negli ultimi anni le leggi finanziarie hanno continuato a modificare il sistema delle agevolazioni, p.e., tra le altre, la previsione di detrazioni per i figli a carico nella finanziaria nel 2002, l’introduzione della no tax area nel 2003, oltre all’importante manovra, realizzata con la finanziaria per il 2005 (l. 30.12.2004 n. 311) che ha portato una riduzione delle aliquote per i contribuenti e della pressione fiscale che grava sulle imprese per l’IRAP, sulle spese per la ricerca e sulle nuovi assunzioni e per il Sud.