AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Tipo voce : Glossario

1.-Istituzione dell’Agenzia. Dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno, il ruolo a questa spettante è stato assunto dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, regolata dalla l. 1.3.1986 n. 64 che ha posto la nuova disciplina organica dell’intervento straordinario del Mezzogiorno per il periodo 1985-1993 e ha riordinato gli altri enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno che affiancano l’Agenzia (FINAM,FIME, INSUD, ITALTRADE, FORMEZ, IASM). L’Agenzia ha operato per l’attuazione degli interventi promozionali e finanziari affidatile dal programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno ed analiticamente indicati dai piani annuali di attuazione. Tali interventi riguardano esclusivamente: a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli altri enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno oltre che dai soggetti pubblici e privati indicati dalla l. 1986/64; b) la concessione di agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche in conformità alle direttive previste dal programma triennale; c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.2.-Soppressione dell’Agenzia. Per realizzare la trasformazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno attraverso un passaggio graduale a una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse, con l. 19.12.1992 n. 488 (art. 2) è stata disposta la soppressione dell’Agenzia. Il d.lg. 3.4.1993 n. 96 ha successivamente provveduto all’individuazione delle amministrazioni cui trasferire le competenze prima spettanti all’Agenzia. In particolare le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono state attribuite dal d.lg. 3 aprile 93 n. 96, al Ministro del bilancioe della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze) e attualmente l’intervento ordinario per le aree depressedel territorio nazionale si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all’Agenzia per la promozione dello sviluppo delMezzogiorno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, p.e., attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria e alla vigilanza sul complesso dell’azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse el territorio nazionale in accordo con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione dell’Unione Europea. Le partecipazioni finanziarie dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell’Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale-ISVEIMER, nell’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia-IRFIS, nel Credito industriale sardo-CIS (v. Istituti meridionali), negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all’art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono state conferite al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione.

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