AGENZIA

Tipo voce : Glossario

Contratto, regolato dagli artt. 1742 e sgg. c.c. (modif. dai d.lg. 10.9.1991 n. 303 e 15.02.1999 n. 65 e dalla l. 21.12.1999 n. 526), con il quale una parte, detta agente, assume stabilmente dietro corrispettivo l’incarico di promuovere per conto di un’altra, detta preponente, la conclusione di contratti in una zonadeterminata. Costituiscono caratteristiche di tale rapporto contrattuale: la stabilità, per cui non possono configurarsi come rapporti di agenzia quelli meramente occasionali; l’onerosità, dato che l’agente ha diritto alle provvigioni per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione; l’elemento del luogo, giacché l’agente deve svolgere la propria attività nell’ambito di una zona determinata. Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Salvo espresso patto contrario, è intrinseco al contratto di agenzia il diritto di esclusiva (v. clausola di esclusiva), la cui efficacia bilaterale si esplica nel senso che, nella stessa zona e nello stesso ramo di affari, né l’agente può operare per conto di altri imprenditori, né il preponente può avvalersi della collaborazione di altri agenti. I poteri di rappresentanza che si accompagnano per legge al contratto di agenzia sono rigorosamente circoscritti: sotto il profilo sostanziale, infatti, l’agente può validamente ricevere soltanto dichiarazioni attinenti l’esecuzione del contratto o reclami connessi ad inadempienze contrattuali, mentre, sotto il profilo processuale, gli è solo consentito di chiedere provvedimenti cautelari, volti alla immediata e temporanea tutela di un interesse del preponente. La normativa del contrattodi agenzia è stato coordinato in sede comunitaria dalla direttiva 86/653/CEE CEE del Consiglio del 18.12.1986. L’attuazione parziale di questa direttiva nel nostro Paese compiuta dal d.lg.10.9.1991 n. 303 è stata completata dal d.lg. 15.02.1999 n. 65 per sanare l’infrazione contestata dalla Commissione nel 1998 (v. anche: agente di commercio indipendente; agente internazionale). La l. 21.12.1999 n. 526 ha modificato l’art. 1746 c.c. eliminando la previsione a carico dell’agente dell’obbligo di rispondere della buona riuscita degli affari conclusi per conto del preponente e cioè dello star del credere e ha fatto divieto di stipulare patti che pongono a carico dell’agente una responsabilità, anche parziale, per l’adempimento del terzo. Resta la possibilità di uno star del credere per singoli affari, di particolare natura e importo, individualmente determinati. La garanzia deve avere in contropartita un adeguato compenso e non può, però, essere prestata per un importo superiore alla provvigione che l’agente ha diritto di percepire per lo stesso affare.

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