AGENTE DI COMMERCIO INDIPENDENTE

Tipo voce : Glossario

Soggetto che assume stabilmente, dietro corrispettivo e per lo più con diritto di esclusiva, l’incarico di promuovere, per conto del suo preponente, la conclusione di contratti nella zona assegnatagli. All’attività promozionale è generalmente congiunta anche quella di concludere i contratti, propria del rappresentante di commercio. La materia è regolata dagli artt. 1742 sgg. sul contratto di agenzia (modif. dal d.lg. 15.02.1999 n. 65) e dalla l. 3.5.1985 n. 204, modif. con la l. 15.5.1986 n. 190 (v. anche il d.m. 21.8.1985). L’attività dell’agente di commercio è caratterizzata da una piena autonomia organizzativa. Egli è normalmente sfornito di veri e propri poteri di rappresentanza; ha libertà di iniziativa e consegue il diritto alla provvigione per i soli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Sotto il profilo civilistico è imprenditore commerciale (v. agenzia), ma di fatto gli agenti con i loro dipendenti sostituiscono dipendenti che altrimenti il preponente dovrebbe assumere in proprio. Per avvicinare le diverse normative del rapporto di agenzia la Comunità ha emanato la direttiva di coordinamento 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.1986. L’attuazione parziale di questa direttiva nel nostro Paese compiuta dal d.lg. 10.9.1991 n. 303 è stata completata dal d.lg. 15.02.1999 n. 65 per sanare l’infrazione contestata dalla Commissione nel 1998. Per la garanzia di adempimento del terzo v. star del credere e agenzia.

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