ADUNANZA DEI CREDITORI

Tipo voce : Glossario

Assume funzioni diverse a seconda che intervenga nella procedura fallimentare oppure in quelle due altre procedure concorsuali che sono il concordato e l’amministrazione controllata. Nel primo caso l’adunanza viene convocata in una apposita udienza, in cui ha luogo la verifica dello stato passivo già predisposto dal giudice delegato, il quale, tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, oltre che dei nuovi documenti esibiti dagli interessati, può apportare quelle variazioni e integrazioni che ritenga necessarie (v. accertamento del passivo). Nel secondo caso, i creditori partecipano, su comunicazione del commissario giudiziale, all’adunanza presieduta dal giudice delegato, nella quale sono chiamati singolarmente ad approvare o a respingere con il loro voto la proposta formulata dal debitore. Questa si intende approvata, se ha dato l’adesione la maggioranza dei creditori votanti, che rappresenti almeno i due terzi della totalità dei crediti ammessi. Non hanno diritto al voto quei creditori che abbiano diritti di prelazione sui beni del debitore, a meno che non rinuncino alla prelazione; l’esercizio del voto implica comunque rinuncia alla prelazione.

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