ADEMPIMENTO
Tipo voce : Glossario
Modo normale di estinzione dell’obbligazione, consistente nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Uguale significato ha, nel linguaggio giuridico, la parola pagamento, anche se l’uso comune la riferisce normalmente alle sole obbligazioni pecuniarie. Di fondamentale importanza, al fine di valutare la regolarità dell’adempimento, sono il soggetto tenuto al pagamento, il destinatario, le modalità di esecuzione, il luogo ed il tempo. L’obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmente, oppure per mezzo di dipendenti o ausiliari del cui comportamento, peraltro, il debitore è sempre responsabile di fronte al creditore. Solo in determinati casi l’adempimento deve essere fatto esclusivamente dal debitore: p.e., quando l’obbligazione è sorta da contratti stipulati in considerazione delle qualità personali di quest’ultimo, considerate infungibili. Il debitore deve eseguire il pagamento nelle mani del creditore o del suo rappresentante legale, oppure del soggetto indicato dal creditore, o autorizzato dalla legge o dal giudice (art. 1188 c.c.). Se il debitore paga a chi non era legittimato a ricevere, non si libera dall’obbligazione (a meno che il creditore non ratifichi il pagamento o non ne abbia approfittato). Ma il debitore si libera se paga in buona fede a una persona che, in base a circostanze univoche, appariva creditore (c.d. creditore apparente). L’art. 1176 c.c. stabilisce, come regola generale, che nell’adempiere la obbligazione il debitore deve usare “la diligenza del buon padre di famiglia”. La prestazione (salvo che la legge o gli usi consentano diversamente) deve essere eseguita per intero ed il debitore deve eseguire esattamente ciò che è dovuto: non può infatti liberarsi eseguendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore vi consenta. Il luogo di adempimento dell’obbligazione è normalmente stabilito nel titolo costitutivo del rapporto (p.e., il contratto), ovvero è stabilito dagli usi o dalla natura stessa della prestazione. In difetto, le obbligazioni di fare e quelle di dare cose fungibili diverse dal denaro si adempiono al domicilio del debitore; le obbligazioni pecuniarie si adempiono di regola al domicilio del creditore; l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata si adempie nel luogo in cui si trovava la cosa quando la obbligazione è sorta (art. 1182 c.c.). Normalmente sono le parti a fissare il termine per l’adempimento: questo si presume a favore del debitore (che può quindi adempiere anche prima), a meno che non risulti diversamente. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente; ma gli usi o la natura della prestazione possono escludere la esigibilità immediata: in tal caso il termine, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Il termine si calcola non computando il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale; se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 1187 c.c.). Per le obbligazioni pecuniarie v. anche: potere liberatorio della moneta.