ACQUISTO DI UN DIRITTO

Tipo voce : Glossario

Si ha acquisto di un diritto da parte di un soggetto quando costui ne diviene titolare a titolo originario o titolo derivativo. Nel primo caso, il diritto non è trasferito da un precedente titolare, ma si costituisce in capo al soggetto autonomamente: p.e., l’usucapione. È a titolo derivativo, invece, se l’acquisto consiste in un trasferimento da parte di un precedente titolare (autore o dante causa): in quest’ultimo caso vige il principio in base al quale l’acquisto del diritto del nuovo titolare dipende, di regola, dalla effettiva esistenza del diritto in capo all’alienante e quello in base al quale il nuovo titolare non può vantare un diritto di portata più ampia di quello che spettava al dante causa. L’acquisto a titolo derivativo, poi, può essere di due tipi: si può trasmettere lo stesso diritto che aveva il precedente titolare (acquisto derivativo-traslativo), o può invece attribuirsi un diritto differente che, per altro, deriva da una più ampia posizione giuridica del precedente titolare (acquisto derivativo-costitutivo): ciò accade, p.e., quando il proprietario costituisce a favore di altri un autonomo diritto di usufrutto. In ordine al presupposto dal quale si fa dipendere l’acquisto, infine, si distingue l’acquisto mortis causa da quello inter vivos. Nel primo, il trasferimento del diritto si verifica in conseguenza della morte di una persona fisica (o, più in generale, della estinzione di un soggetto). Nel secondo, invece, il trasferimento presuppone un atto di disposizione da parte del titolare cui fa seguito un atto di volontà dell’acquirente.

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