ACQUISTO DAL NON PROPRIETARIO
Tipo voce : Glossario
È l’acquisto da parte di colui che compra in buona fede da chi non sia proprietario (a non domino, donde anche acquisto a non domino) del bene venduto. Secondo l’art. 1153 c.c., colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Questo principio, spesso impropriamente sintetizzato come possesso vale titolo, si giustifica in considerazione della necessità di assicurare la sicurezza del traffico giuridico, stante la difficoltà di indagine circa la proprietà mobiliare. Mentre, infatti, la titolarità dei beni immobili è facilmente accertabile grazie alla loro immobilità spaziale ed all’esistenza dei registri immobiliari, non altrettanto si può dire per quella dei beni mobili, il cui trasferimento sfugge ad ogni pubblicità e difetta spesso di documentazione scritta. Per rendere più agevole la circolazione mobiliare, pertanto, ed a tutela della buona fede dell’acquirente, la legge utilizza l’indice presuntivo di titolarità rappresentato dal possesso dell’alienante e stabilisce che, quando la cosa alienata viene consegnata, il possesso cosi ottenuto unito alla buona fede dell’acquirente gli fa acquistare la proprietà, nella ipotesi in cui l’alienante non fosse proprietario del bene stesso. È da notare che la buona fede del possessore vale ad eliminare soltanto il vizio rappresentato dal difetto del diritto di proprietà (o titolarità del diritto reale) dell’alienante, e non, anche, l’eventuale invalidità o inefficacia del titolo d’acquisto. Il possesso di buona fede determina l’acquisto della proprietà a titolo originario, estinguendo pertanto i diritti altrui sulla cosa che siano ignorati dall’acquirente. Perciò, il comma 2 dell’art. 1153 c.c. dispone che la proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa (se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente). Ipotesi particolari di acquisto dal non proprietario sono quelle dall’erede apparente (art. 534 c.c.) e da chi appaia presuppone un atto di disposizione da titolare per una simulazione contrattuale parte del titolare cui fa seguito un atto di (art. 1415 c.c.). volontà dell’acquirente.