ACCRESCIMENTO

Tipo voce : Glossario

In diritto successorio si ha accrescimento quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nella universalità dei beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, ed uno di essi non possa o non voglia accettare l’eredità: la sua parte si accresce, allora, a quella degli altri (art. 674 c.c.) e ugualmente avviene se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota (comma 2). Per l’accrescimento tra collegatari, non è necessario che gli stessi siano stati istituiti con un medesimo testamento: è sufficiente che sia stato loro legato lo stesso oggetto. Un fenomeno di accrescimento può verificarsi pure nella successione legittima allorché succedano, in concorso tra loro ed in parti uguali, tutti gli appartenenti ad una determinata categoria di successibili (p.e. i fratelli e le sorelle): in questo caso se uno di essi non può o non vuole accettare, la sua quota si accresce agli altri. L’accrescimento opera di diritto, senza bisogno di una specifica accettazione da parte di colui che ne trae vantaggio. Esso, comunque, non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore e quando si ha rappresentazione.

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