ACCORDO INTERBANCARIO PER LE CONDIZIONI

Tipo voce : Glossario

Insieme di norme relative alle condizioni (tassi e commissioni) applicabili ai servizi prestati alla clientela e alle operazioni di raccolta e di impiego, concordate in Italia fino agli anni Settanta del secolo scorso tra le banche per disciplinare la concorrenza. Il primo Accordo è stato stipulato, auspice e promotore il ministro del Tesoro Francesco Saverio Nitti, nel giugno del 1918 tra le quattro grandi banche (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma e Banca Italiana di Sconto). Esso stabiliva i limiti massimi dei tassi passivi e quelli minimi per i tassi attivi e comminava sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza. L’Accordo veniva successivamente rinnovato di anno in anno su base pattizia, finché tra il 1932 e il 1936 veniva pubblicizzato sotto forma di cartello bancario riconosciuto dall’Autorità creditizia e sottoposto al potere del Governatore della Banca d’Italia (in quanto capo dell’Ispettorato) di modificarlo, completarlo e farlo rispettare. L’esistenza del cartello veniva così legittimata a imitazione della politica seguita all’epoca dalla Germania per i principali settori dell’economia. Questa scelta era facilitata dal fatto che il ricorso all’autodisciplina, comunque fortemente influenzata e sorretta dall’Autorità, era un modo di regolamentazione del settore finanziario alternativo alla via della fissazione di regole dall’alto, consentita facoltativamente dalla nuova legge bancaria del 1936 (r.d.l. 12.3.1936 n. 375) all’art. 32, 1° c. e praticata anche allora in altri Paesi (p.e. negli Stati Uniti). Questa procedura è continuata fino al 1954, anno in cui gli accordi tornano a essere pattizi, sia pure sotto il consenso e l’influenza dell’Autorità creditizia che dal 1963, con delibera del CICR, prende annualmente atto in modo ufficiale dell’esistenza dell’Accordo dichiarandone la conformità all’interesse generale. Proprio in quel decennio prendeva piede tra le banche la concorrenza che si acuirà nei due decenni successivi anche per l’entrata nei mercati finanziari di nuovi competitori. Nonostante i rinnovi, la violazione dell’accordo (lo scartellamento) diventa un fenomeno usuale, specialmente per le operazioni di raccolta e quindi per i tassi passivi. A partire dal 1969 l’Accordo non è stato più rinnovato. Nel 1971 viene stipulato un accordo sulla remunerazione della raccolta. Nel 1975 l’ABI prende a pubblicare la misura del prime rate inteso come tasso “raccomandato” per i crediti in bianco utilizzati in conto corrente da clientela di prim’ordine. L’innovazione segue il venir meno dei vincoli dell’Accordo che fissavano i tassi attivi in ragione di punti percentuali in più rispetto al TUS. Nel frattempo l’Autorità monetaria, seguendo l’indirizzo internazionale, tende a lasciare la formazione dei tassi alle contrattazioni del mercato. L’Accordo sui tassi non è più rinnovato dal 1982 e il prime rate ABI diventa un indicatore statistico. Con la l. 10.10.1990 n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) la formazione di intese del tipo Accordo interbancario per le condizioni sono proibite dalla legge. L’Accordo era un’intesa stabilita tra le aziende di credito per l’osservanza di un complesso di condizioni e norme concernenti le principali operazioni e i servizi bancari, allo scopo precipuo di ridurre entro termini di convenienza e opportunità l’azione di reciproca concorrenza fra le aziende medesime. Le condizioni-limite prescritte da tale intesa costituivano il trattamento più favorevole accordabile alla clientela ordinaria, pur essendo in facoltà di ogni azienda di applicare in concreto condizioni di maggiore onerosità in funzione diretta delle caratteristiche peculiari e dei particolari rischi connessi con le singole operazioni. Le principali disposizioni di tale accordo riguardavano in generale: i tassi massimi corrisposti dalle aziende di credito sui depositi bancari costituiti nelle diverse forme di depositi a risparmio, buoni fruttiferi e conti correnti, in relazione anche ai vincoli di durata degli stessi; i tassi minimi applicati alle operazioni di impiego, (sconto, credito in bianco, anticipazione e crediti assistiti da garanzie reali). Tali tassi si uniformavano di norma all’andamento del tasso ufficiale di sconto, rispetto al quale tendevano a conservare un costante stacco all’insù, ma si evolvevano altresì in funzione delle determinazioni di politica creditizia e dell’andamento della liquidità del sistema. Le disposizioni del c.d. cartello riguardavano, infine, la normativa inerente alla esplicazione delle diverse operazioni e servizi bancari più generali, con particolare riferimento alla fissazione delle valute, provvigioni, commissioni, rimborso spese, tariffe e competenze a carico della clientela.

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