ACCORDI INTERBANCARI PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI PRATICATE ALLA CLIENTELA.

L’ABI ha da tempo autonomamente avviato iniziative di autoregolamentazione della materia in esame. L’elaborazione di un primo accordo interbancario in argomento risale, infatti, al 1978 ed aveva per oggetto sia la pubblicità, mediante esposizione di appositi cartelli, dei tassi passivi praticati e delle tariffe di alcuni servizi offerti, sia l’introduzione negli estratti conto di dati che consentissero “un più agevole riscontro delle competenze a favore e/o a carico della clientela”. Questo accordo è stato sostituito nel 1988 con un “Accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate alla clientela” il cui contenuto costituiva un perfezionamento ed un adeguamento del precedente. In particolare, detto accordo (che si applicava alle operazioni attive e passive in lire) obbligava le aziende di credito aderenti: A) dal 1°.12.1988 ad esporre nei locali aperti al pubblico delle proprie dipendenze: a.a) un avviso contenente le condizioni applicate alle diverse operazioni poste in essere, redatto secondo un fac-simile suscettibile di integrazioni e di eliminazioni di voci in relazione all’attività effettivamente svolta da ciascuna azienda; a.b) un avviso di formato, colorì e contenuto standard - quindi non modificabile dai singoli aderenti - che costituiva un estratto dell’avviso di cui alla lettera precedente; B) dal 1°.1.1989: b.a) a seguire, per la determinazione degli interessi sulle operazioni attive e passive, il metodo di calcolo secondo l’anno civile (di 365 giorni) e il tasso applicato, tranne che per i finanziamenti con piani di ammortamento a rate costanti e salvo che esistessero diverse disposizioni legislative o amministrative; b.b) ad adottare per gli estratti di conto corrente e per il conto scalare contenuti uniformi, indicati in allegato all’accordo; b.c) a dare comunicazione alla clientela di ogni variazione dei tassi attivi e passivi e della commissione sul massimo scoperto, per i rapporti di conto corrente, e dei tassi praticati per i libretti di deposito a risparmio, mediante apposito cartello da esporre con adeguata evidenziazione presso gli sportelli dell’azienda, contenente ogni necessario dettaglio delle variazioni apportate; il cliente che entro quindici giorni dalla data di esposizione di detto cartello comunicasse alla banca la sua volontà di recedere dal rapporto, aveva diritto, in sede di liquidazione del rapporto medesimo, all’applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Inoltre le aziende si impegnavano comunque a comunicare le modifiche in parola ai correntisti mediante l’estratto conto da emettersi alla fine del mese nel quale erano intervenute le variazioni ed ai depositanti alla prima presentazione del libretto successiva alle variazioni medesime; C. dal 1°.7.1989 ad uniformare, oltre che i contenuti, anche il tracciato degli estratti di conto corrente e del conto scalare, sempre secondo standards indicati in allegato all’accordo. La vigilanza ed il controllo sull’applicazione dell’accordo venivano esercitati da un comitato costituito presso l’ABI, composto da rappresentanti delle singole categorie di aziende di credito e presieduto da persona, nominata dal Governatore della Banca d’Italia, che assicurasse la necessaria imparzialità di giudizio ed autorevolezza delle decisioni assunte. un’ulteriore garanzia in tal senso era offerta dalla partecipazione alle riunioni del comitato di un rappresentante della vigilanza della Banca d’Italia all’uopo designato. L’iniziativa fu stata estesa anche agli istituti ed alle sezioni di credito speciale i quali, a partire dal 1°.7.1989 si impegnavano ad esporre un avviso contenente le condizioni delle principali operazioni di raccolta e di impiego a tasso ordinario. L’avviso in parola doveva essere redatto seguendo i contenuti dei fac-simile allegati all’accordo con carattere “minimale”, nel senso che le indicazioni ivi previste non potevano essere eliminate, ma soltanto integrate in relazione alla operatività dei singoli enti. Oltre ad esporre l’avviso nei propri locali, gli istituti, inoltre, per assicurare una più ampia diffusione delle informazioni, si impegnavano a comunicare le condizioni vigenti alle aziende ed agli istituti di credito che svolgevano funzioni di supporto alla loro attività, raccomandando ai medesimi di portarle a conoscenza della clientela. Anche per il rispetto di questo accordo era previsto un comitato di vigilanza. Il suo presidente era nominato dal Governatore della Banca d’Italia, il quale nominava altresì il delegato della vigilanza che interveniva alle riunioni del comitato stesso. Per la normativa attualmente in vigore v. trasparenza bancaria.

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