ACCORDI GENERALI DI PRESTITO
Acr.: AGP (fr. Accords généraux d’emprunt-AGE; ingl. General Arrangements to Borrow-GAB). Denominazione ufficiale di intese entrate in vigore nell’ottobre 1962 tra il FMI e gli undici maggiori Paesi industriali, successivamente denominati Gruppo dei Dieci (G-10). Questi paesi si impegnarono, per il periodo iniziale di un quadriennio, a mettere proprie valute per l’equivalente di 6 miliardi di dollari a disposizione del FMI per integrarne le disponibilità valutarie, in un momento critico in cui prese a manifestarsi la pressione di prelievi dovuta all’intensificarsi dei movimenti di capitali. Gli accordi sono stati più volte rinnovati. Nel rinnovo del 1983 che elevò l’ammontare del credito disponibile a 17.000 milioni di DSP più 1.500 milioni di DSP messi a disposizione con un accordo separata con l’Arabia Saudita. Norme particolari disciplinano sia le modalità di richiesta effettiva ai Paesi che si sono impegnati a mettere a disposizione le somme, sia la loro restituzione, sia la corresponsione di interessi. L’Italia è compresa tra ì paesi che hanno aderito agli accordi con una linea di 1.105 milioni di DSP. Gli Accordi generali di prestito sono rinnovati in media ogni 4-5 anni. L’ultimo rinnovo risale al luglio 1998. I fondi messi a disposizione del FMI dagli undici paesi più industrializzati aderenti all’accordo ammontano a circa 23 miliardi di dollari. Nel 1998, al manifestarsi della crisi del Messico, agli AGP sono stati affiancati nuovi accordi che hanno messo a disposizione del FMI ulteriori 34.000 milioni di DSP (v. Nuovi Accordi di Prestito).