ACCORDI DI CLEARINGS

Accordi di compensazione tra Stati che concordano una quota reciproca di import-export per un prezzo uguale. Allo scopo di evitare trasferimenti di divise, gli importatori di un Paese versano il corrispettivo non agli esportatori dell’altra nazione, ma a una Cassa speciale (in genere costituita presso la Banca Centrale che provvede, poi, a pagarein moneta nazionale gli esportatori nazionali a un cambio prefissato. I crediti all’esportazione possono essere incassati solo se vengono pagate le importazioni. Negli accordi di compensazione devono prevedersi norme per la conversione delle monete, attraverso un tasso di compensazione che affronta il rischio di cambio connesso alle transazioni tra le divise. Quest’onere viene di solito caricato sulle aziende dedite all’import/export con un premio percentuale sulle operazioni svolte. I premi sono raccolti da un istituto governativo che assume il rischio di cambio delle operazioni oggetto degli accordi.

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