ACCONTI D'IMPOSTA
1- Anticipazioni che i soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche devono ersare a titolo d’acconto delle imposte dovute per il periodo in corso, in due rate. In specie, sull’IRPEF va pagato (periodo di imposta 2005) un acconto complessivo del 98% delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta precedente. Il versamento non è dovuto per chi ha una base di calcolo sino a € 51, 65 e va eseguito in unica soluzione se l’importo da versare non è superiore a € 103, altrimenti deve essere effettuato in due rate, del 40% entro il 20 giugno, la prima e del 60% entro il 30 novembre, la seconda. 2- Per le società e gli enti soggetti a IRES (periodo di imposta 2005) la percentuale è del 102, 5%. L’acconto non è dovuto per chi ha una base di calcolo sino a € 20, 66 e va eseguito in unica soluzione se l’importo da versare non è superiore a € 103, altrimenti va effettuato in due rate, del 40% la prima e del 60% la seconda. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato (art. 17 d.p.r.. 7.12.2001 n. 435, sost. dall’art. 2 del d.l. 15.4.2002 n. 63, conv. dalla l. 15.6.2002 n. 112), per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno precedente; per la seconda rata, nel mese di novembre, con l’eccezione di quella dovuta dalle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo di imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (p.e. in caso di approvazione del bilancio il 30 giugno 2005, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2005 e, analogamente, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2005, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2005). 3- Per i soggetti a IRAP (periodo di imposta 2005) si applicano le regole previste per l’IRPEF, o per l’ IRES, a seconda che il contribuente sia soggetto all’una o all’altra imposta. 4- Il versamento della prima rata di acconto può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai termini normali con la maggiorazione dello 0, 40 % a titolo di interesse. 5- A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’IRPEF è fissata al 99% e quella dell’acconto dell’IRESal 100%. 6- Con la legge finanziaria 1991 n. 405 del 29.12.1990 è stato introdotto un sistema di anticipazione anche con riferimento all’IVA. In specie, si è previsto, a decorrere dal 1991, l’obbligo per i contribuenti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto, un importo pari all’88% dell’IVA relativa all’ultimo periodo (trimestre o mese dell’anno precedente). 7- Con d.l. 31.12.1996 n. 669, conv. in l. 28.2.1997 n. 30, si è previsto che per i redditi soggetti a tassazione separata, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento a titolo di acconto nella misura del 20%, effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.