ACCOLLO

Contratto tra il debitore e un terzo, con il quale questi assume a suo carico l’obbligo che ha il debitore verso il creditore; si concreta, quindi, nell’assunzione di un debito altrui da parte di un terzo, che si dice accollante. L’efficacia dell’accollo può rimanere limitata ai soggetti che lo hanno posto in essere, cioè debitore e terzo, e in tal caso si denomina accollo semplice che può essere annullato da un altro accordo fra le stesse parti, senza l’intervento del creditore, che rimane sempre estraneo alla vicenda. Per la stessa ragione, l’inadempimento del terzo accollante può dare luogo a responsabilità solo nei confronti del debitore accollato, e non anche del creditore. Affinché il contratto possa esplicare efficacia anche nei confronti del creditore, è necessaria l’adesione di questi all’accollo, e da tale adesione nasce la responsabilità dell’accollante nei confronti del creditore accollatario per l’obbligazione assunta. In tal caso si parla anche di accollo esterno o accollo cumulativo, poiché al debitore originario se ne aggiunge uno nuovo, che resta obbligato con quello originario. Infine si ha accollo liberatorio allorché il creditore, oltre ad aderire al contratto stipulato in suo favore fra il debitore e il terzo, dichiara espressamente di liberare il debitore originario e di tenere obbligato in sua vece solo l’accollante. Nei mutui concessi da istituti e sezioni di credito fondiario per la costruzione di immobili da destinare ad unità abitative, ogni singolo acquirente si accolla la parte di mutuo gravante sull’appartamento acquistato; l’accollo si verifica automaticamente, una volta notificato all’istituto mutuante l’avvenuto trasferimento di proprietà dell’immobile.

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