ACCETTAZIONE IN GARANZIA DI AZIONI PROPRIE NELLE BANCHE POPOLARI
Ai sensi dell’art.9, d.lg. 10.2.1948 n. 105, le banche popolari potevano concedere anticipazioni ai soci accettando in garanzia azioni da loro stesse emesse: l’operazione era subordinata alla autorizzazione della Banca d’Italia e al rispetto del limite del 40% delle riserve legali. La norma però risultava contrastante con la disciplina dettata per le società di capitali e con quella relativa alle casse rurali e artigiane, ora divenute banche di credito cooperativo per le quali, peraltro, l’intervenuta abrogazione (a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 4.8.1999 n.342) del 5° comma dell’art. 34 del TUBC, che stabiliva il divieto di acquistare proprie azioni, di fare anticipazioni su di esse o compensazioni con le obbligazioni dei soci, comporta la rinnovata vigenza in materia delle disposizioni e, nello specifico, dei divieti di cui alla disciplina ordinaria delle società di capitali. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso delle banche popolari per le quali la relazione ministeriale afferma che rispetto alle banche costituite in forma di società per azioni il solo tratto distintivo è rappresentato dalla variabilità del capitale, essendo da tempo intervenuta una completa parificazione operativa. Del resto l’intervenuta abrogazione integrale del d.lg. 1948/105 e successive modificazioni disposta dal TUBC sembra non lasciare dubbi in merito alla preclusione assoluta alle banche popolari di concedere anticipazioni ai soci e accettare,quale garanzia di restituzione del prestito, azioni proprie.