ACCERTAMENTO VALUTARIO

Attività di verifica diretta alla constatazione di illeciti valutari svolta dagli organi ai quali solo per legge può essere affidato tale compito.
L’evoluzione della normativa relativa all’accertamento valutario in Italia
In base alla l. 30.4.1976 n. 159, alla l. 26.9.1986 n. 599 e al d.p.r. 29.9.1987 n. 454, al TU norme valutarie (d.p.r. 31.3.1988 n. 148) e infine alla l. 21.10.1988 n. 455, sino all’entrata in vigore dei più recenti interventi normativi in materia valutaria gli organi preposti alla verifica di illeciti valutari risultavano essere l’UIC, il quale operava attraverso un proprio servizio ispettorato, la Banca d’Italia e l’ICE, la Guardia di Finanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria istituito presso di essa, la Pubblica sicurezza (dietro richiesta dell’UIC) e i funzionari delle amministrazioni doganale e postale nei limiti dei loro compiti e delle loro attribuzioni. La contestazione delle violazioni veniva effettuata attraverso la stesura di un processo verbale, da parte degli addetti all’accertamento relativamente ai fatti riscontrati, ai sequestri eseguiti e alle dichiarazioni rese dagli interessati. Vi era anche la possibilità di definizione in via automatica (art. 30 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 "TU norme valutarie") attraverso il versamento all’Erario, entro 120 giorni, di una somma calcolata in misura percentuale sul valore dei beni oggetto dell’illecito e il ristabilimento entro un anno della situazione valutaria dei beni nell’ambito della regolarità. Il normale procedimento consentiva la presentazione di scritti difensivi o documenti all’UIC e la domanda di audizione verbale. Gli atti venivano trasmessi dall’UIC al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, entro 180 giorni, udito il parere di una commissione, decideva con decreto motivato la somma dovuta e ne ingiungeva il pagamento. Le sanzioni previste dovevano esser commisurate al valore dei beni oggetto della violazione. In riferimento agli accertamenti valutari presso le banche, è bene ricordare che le disposizioni del 1976 hanno notevolmente modificato la normativa precedente, la quale, in questo settore specifico, riservava poteri ispettivi esclusivamente all’UIC, che poteva peraltro esercitarli solo a mezzo di funzionari della Banca d’Italia. A seguito dell’emanazione della l. 30.4.1976 n. 159, invece, oltre che all’UIC sono state attribuite particolari facoltà per gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza. Questi ultimi infatti, se facenti parte dello speciale Nucleo di polizia valutaria, hanno acquisito la facoltà di richiedere agli istituti di credito, soggetti a ispezione, di fornire tutte le informazioni e di esibire tutta la documentazione necessaria ai fini dell’indagine e di procedere al temporaneo sequestro dei libri e delle scritture. La l. 1976/159 ha anche previsto sanzioni penali per i dirigenti e i dipendenti bancari che con il loro comportamento o per scarsa vigilanza rendessero possibile il reato valutario da parte della clientela. A seguito dei numerosi interventi in materia valutaria, dovuti anche alla necessità di adeguare di volta in volta la legislazione nazionale agli sviluppi legislativi sul tema in ambito comunitario (direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivata illecite; regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa; direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) le fattispecie di illecito e gli organi di volta in volta competenti sono stati modificati nel tempo. La mutazione del quadro normativo valutario italiano ed in particolare l’utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al D.P.R. n. 148/88 (TU in materia valutaria) che ha rovesciato l’impostazione della precedente Legge Valutaria, prevedendo che "tutto è consentito tranne quello espressamente vietato", hanno modificato il contenuto e gli strumenti preposti all’accertamento. L’elenco di tali fattispecie illecite è stato esteso alle violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali; alla violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche; alle violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica; alle violazioni relative alla l. 17 gennaio 2000, n. 71 sulla "Nuova disciplina del mercato dell’oro" ed infine alle violazioni relative alla nuova normativa sul contrasto del terrorismo sul piano finanziario e sulla lotta al riciclaggio. In particolare su quest’ultimo tema si e’ intervenuti di recente con l’emanazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (pubblicato GU n. 291 del 13-12-2008), con effetti dal 1 gennaio 2009. Il decreto prevede delle misure dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario ed istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Viene introdotto l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. Poteri di accertamento e di contestazione sono attribuiti ai funzionari dell'Agenzia delle dogane; ai militari della Guardia di finanza (esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie laddove applicabili; ai militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano secondo i già citati poteri attribuiti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. L'applicazione delle sanzioni spetta al Ministero dell'economia e delle finanze. L’ Unità di informazione finanziaria (UIF) che ha sostituito in alcune sue funzioni il vecchio UIC, continuerà, a svolgere l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori per le irregolarità accertate fino all'entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008.
Redattori: Fernando FORGHIERI, Bianca GIANNINI
© 2010 ASSONEB

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×