ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Potere degli uffici dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione dei vari tributi. Le modalità di esercizio di tale potere variano da tributo a tributo. Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, gli Uffici, in base ai controlli delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e al rilevamento dei casi di omissione sulla scorta dei dati, notizie e informazioni comunque raccolte (richiesta di notizie, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche) provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’Ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione (o che l’hanno presentata nulla). Sia nell’accertamento in rettifica che in quello d’Ufficio si può procedere in via analitica o con metodi sintetici o induttivi nei casi tassativamente previsti dalla legge. Di regola l’accertamento tributario si concreta nella emissione di un avviso di accertamento, che è l’atto attraverso il quale l’Ufficio porta a conoscenza del contribuente gli elementi in base ai quali ha ritenuto opportuno rettificare quanto dichiarato ovvero ha accertato redditi omessi. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA il potere di rettifica deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre nell’ipotesi di accertamento d’Ufficio tale termine si estende al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Dall’esercizio del potere di accertamento nasce una situazione debitoria del contribuente (v. debito d’imposta) che può essere oggetto di contestazione da parte dello stesso solamente attraverso l’esperimento dei rimedi previsti dalla legge (v. contenzioso tributario).

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