ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Fase della procedura fallimentare che ha, da un lato, la funzione di controllare se sussistono obiettivamente le condizioni che hanno dato luogo all’apertura dell’esecuzione concorsuale e, dall’altro, quella di accertare il numero, l’entità, la natura (e quindi il grado) dei crediti insinuati, onde rendere possibile ai creditori l’esercizio di quei diritti e poteri che la legge loro riconosce nel fallimento del debitore. Dichiarato il fallimento, i creditori debbono depositare nella cancelleria del tribunale le domande di ammissione al passivo, che vengono esaminate dal giudice delegato, con l’assistenza del curatore, previo controllo dei documenti giustificativi e dei titoli (non necessariamente esecutivi) prodotti (c.d. formazione dello stato passivo) dopo di che, in un’apposita adunanza dei creditori e alla presenza del curatore e del fallito, il giudice verifi- ca lo stato passivo, apportandovi le necessarie modificazioni e integrazioni, lo sottoscrive unitamente al cancelliere e lo rende esecutivo per mezzo di un decreto, depositandolo in cancelleria affinché tutti gli interessati ne possano prendere visione. Il curatore immediatamente deve dare la notizia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dei provvedimenti emessi dal giudice a quei creditori le cui domande non siano state in tutto o in parte ammesse o siano state ammesse con riserva (queste ultime relative a crediti condizionali o per le quali non siano stati depositati i documenti giustificativi). Infatti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito in cancelleria di cui si è sopra parlato, debbono essere proposti i ricorsi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi. Il decreto del giudice che rende esecutivo lo stato passivo ha natura di un vero e proprio provvedimento giurisdizionale e, se non impugnato o nelle parti non impugnate, costituisce giudicato nei confronti di tutti i soggetti del fallimento, sempre però nell’ambito della procedura fallimentare. Nella liquidazione coatta amministrativa la verifica del passivo è posta in essere esclusivamente da un organo amministrativo, il commissario liquidatore, senza le garanzie giurisdizionali date dalla presenza del giudice e dal contraddittorio degli interessati. Costoro, naturalmente, possono proporre l’opposizione allo stato passivo nel termine di quindici giorni da quello in cui il commissario ha depositato nella cancelleria del tribunale competente per territorio l’elenco dei crediti ammessi o respinti, mediante ricorso al giudice, designato dal presidente del medesimo tribunale.

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