ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1.-Istituto già disciplinato con l. 30.11.1994 n. 656, profondamente modificato con d.l. 19.6.1997 n. 218. Rispetto alla precedente formulazione, fortemente limitata (l’accertamento con adesione era infatti previsto solo con riguardo alle imposte dirette e all’IVA, risultava ammesso unicamente per i redditi di impresa e di lavoro autonomo e limitatamente ai profili concernenti l’esistenza, la stima, l’inerenza e l’imputazione al periodo di imposta dei componenti positivi e negativi di tali redditi), ha ora ampiezza illimitata di contenuto e di estensione. Esigenze di deflazione del contenzioso e di accelerazione della percezione delle imposte accertate hanno indotto il legislatore a innovare sensibilmente l’istituto che ora si applica all’IRPEF, all’IRES, all’ILOR, all’IVA, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP e alle principali imposte indirette, quali l’imposta di registro, l’INVIM, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta sulle successioni e donazioni. La nuova disciplina non contiene più limitazioni con riguardo alle questioni risolvibili mediante accertamento con adesione. In relazione alle imposte dirette e all’IVA è scomparso ogni riferimento alle questioni relative alla sola determinazione dell’imponibile; per le imposte indirette l’adesione non è limitata ai soli accertamenti di maggiore valore potendo coinvolgere anche questioni non prettamente estimative. Non sono definibili per adesione le pretese meramente sanzionatorie. Considerando le imposte dirette e l’IVA va notato che l’accertamento con adesione (che può essere richiesto dal contribuente o proposto dall’Ufficio) si perfeziona con il pagamento delle maggiori imposte dovute e determina i seguenti effetti: impossibilità di modificare o integrare il reddito accertato da parte dell’amministrazione finanziaria e impossibilità di impugnazione da parte del contribuente; esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali, con alcune eccezioni (p.e. frode fiscale), applicazione delle sanzioni amministrative riguardanti le imposte definite e il contenuto delle dichiarazioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2.-Con l’introduzione della pianificazione fiscale concordata da parte della l. 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005, art. 1, commi da 387 a 398), si riducono i poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, per quanto riguarda sia le imposte dirette attraverso l’inibizione dei poteri di accertamento (accertamenti analitici, accertamenti analitico-induttivi e accertamenti induttivi), sia l’IVA con l’inibizione dei poteri spettanti all’Agenzia delle Entrate per procedere ad accertamento induttivo nei confronti del contribuente quando omissioni e false o inesatte indicazioni accertate a seguito della liquidazione della dichiarazione, sono così gravi, da rendere inattendibile la contabilità del contribuente. Ciò non significa, però, che aderendo alla pianificazione fiscale concordata si esclude del tutto il potere di controllo del Fisco. L’Agenzia delle Entrate può sempre disporre ispezioni, verifiche o richiedere al contribuente che ha aderito alla piani- ficazione fiscale concordata, l’esibizione di documenti e ragguagli sulla sua posizione fi- scale. Con il mancato rispetto della pianificazione fiscale concordata, debitamente comunicato nella dichiarazione dei redditi, interviene l’Agenzia delle Entrate che procede ad accertamento parziale. Tale accertamento può essere evitato solo mediante il contraddittorio da accertamento con adesione, previsto dal d.lg. 19.06.1997 n. 218, nel caso in sui si siano verificati gravi eventi, straordinari ed imprevedibili, motivati e documentati tali da aver impedito il contribuente al rispetto degli accordi alla pianificazione fiscale concordata.