ACCERTAMENTO
1.-Si intende per accertamento in economia aziendale il complesso di flussi finanziari positivi comprendente entrate di cassa, nuovi crediti a breve, diminuzione di debiti a breve. Se gli accertamenti di un esercizio superano gli impegni si ha un incremento del capitale liquido netto. 2.-Nell’ambito delle aziende di erogazione (e in specie nella contabilità pubblica), l’articolo 222, comma 1 del r.d. 23.5.1924 n.827 e successive modificazioni definisce “accertamento” una fase delle entrate in cui l’amministrazione appura la ragione del credito dello Stato, la persona debitrice, l’ammontare del credito, la scadenza del credito e iscrive la relativa partita nella competenza dell’anno finanziario.