ABUSIVISMO FINANZIARIO
Fattispecie di reato prevista dall’art. 132 TUBC, che si configura ogniqualvolta vi sia lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria da parte di soggetti non iscritti nell’elenco generale tenuto dall’UIC o in apposita sezione dello stesso (v. società finanziaria In riferimento all’attività di intermediazione finanziaria (v. intermediazione finanziaria, disposizioni penali) il reato di abusivismo ricorre, ai sensi dell’art. 166, d lg. 24, 2.1999 n. 58 (TUF), in caso di esercizio, da parte di soggetti non abilitati, di: a) servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) attività finalizzata all’offerta in Italia di quote o azioni di OICR; c) offerta fuori sede ovvero promozione o collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari o servizi di investimento. In caso di fondato sospetto di condotte di abusivismo finanziario, l’UIC è legittimato a farne denunzia al pubblico ministero per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409. Qualora la condotta abusiva riguardi lo svolgimento di servizi di investimento o l’attività di gestione collettiva del risparmio, legittimata alla denunzia è la Consob. Ogni condotta che integri ipotesi di abusivismo finanziario è punita con pena detentiva e pecuniaria.