ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO, DISPOSIZIONI PENALI
Il capo I del titolo VIII del TUBC, genericamente rubricato “abusivismo bancario e finanziario”, disciplina alcune fattispecie incriminatrici dirette a tutelare la regolamentazione del sistema bancario e finanziario. L’istanza repressiva, rinvenibile anche in altri settori dell’intermediazione finanziaria (si vedano gli artt. 166 e 188 TUF con riguardo alla prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari e alla gestione collettiva del risparmio), trova fondamento nella riserva di attività sancita nel TUBC: l’esercizio del credito e del risparmio e l’attività finanziaria sono esclusiva dei soggetti iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalle competenti autorità di vigilanza (artt. 106, 107 e 113 TUBC). Gli artt. 130 e 131 TUBC sanzionano la violazione del precetto contenuto nell’art. 11 TUBC (“la raccolta del risparmio fra il pubblico è vietata a soggetti diversi dalle banche”) incriminando l’abusiva attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio abusivo dell’attività bancaria (non solo raccolta del risparmio, ma anche esercizio del credito). Il delitto di abusiva attività fi- nanziaria (art. 132 TUBC) punisce, invece, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni la violazione dei precetti contenuti agli artt. 106 e 113 TUBC quando l’esercizio delle attività finanziarie (elenco ex art. 106 primo comma TUBC) nei confronti del pubblico o meno venga svolto da soggetti non iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari (artt. 106 comma terzo, 108 e 109 TUBC) tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze con la collaborazione dell’UIC. Va, infine, segnalata la contravvenzione contenuta nell’art. 16 comma 9 l. 1996/108 (arresto fino a due anni ovvero ammenda da quattro a venti milioni di lire) che incrimina la condotta dei soggetti abilitati all’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o mediazione creditizia che indirizzino una persona, per operazioni bancarie e finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria. Per tutto quanto attiene al delitto di cui all’art. 133 TUBC, si rinvia alla voce denominazione bancaria abusiva.