ABUSIVISMO BANCARIO
Categoria generale prevista nel titolo VIII del TUBC che ricomprende tre diverse fattispecie di reato punite con pene detentive e pecuniarie. Vi rientrano: a) l’abusiva attività di raccolta del risparmio, configurabile ogniqualvolta vi sia lo svolgimento di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione della norma che ne riserva l’esercizio alle banche; b) l’abusiva attività bancaria, configurabile quando l’attività di raccolta del risparmio abusivamente svolta sia accompagnata dall’esercizio del credito e c) l’abuso di denominazione bancaria (v. denominazione bancaria abusiva), consistente nell’uso da parte di soggetti diversi dalle banche, delle locuzioni di “banca”, “banco”, “credito” e “risparmio” o equivalenti espressioni idonee a trarre in inganno sulla loro legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria, attraverso il loro inserimento nella denominazione, nei segni distintivi, o nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Qualora vi sia il fondato sospetto di condotte di abusivismo bancario, la Banca d’Italia può farne denunzia al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409.