ABROGAZIONE
Cessazione dell’efficacia di una legge (o di singole norme giuridiche) in forza di una legge successiva. L’abrogazione è espressa quando la legge successiva la dispone espressamente, ed è invece tacita (o implicita) quando c’è incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, o quando una nuova legge regoli per intero la materia regolata dalla legge anteriore, non potendo coesistere, in quest’ultimo caso, due diverse discipline della stessa materia (art. 15 prel.). Gli effetti abrogativi delle nuove norme si possono produrre solo se le norme precedenti non sono di livello superiore (p.e., un nuovo regolamento non può abrogare precedenti norme di legge). Inoltre, la regola della abrogazione tacita non si applica quando la disciplina della legge anteriore possa considerarsi speciale (od eccezionale) rispetto a quella generale della legge posteriore. L’abrogazione espressa di una legge può avvenire, in virtù dell’art. 75, comma 1, Cost., anche ad opera di un referendum. Si tratta di un’autentica abrogazione, essendo il referendum un vero e proprio atto legislativo: pur non provenendo dagli organi del potere legislativo, infatti, esso promana dal popolo che da quegli organi è rappresentato politicamente. Non può invece considerarsi abrogazione in senso proprio la pronuncia di illegittimità emessa dalla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 136, comma 1, Cost., benché dalla stessa derivi la cessazione della efficacia delle norme dichiarate incostituzionali. Si preferisce parlare, in questo caso, di disapplicazione della norma di legge. L’abrogazione di una norma che, a sua volta, aveva abrogato una norma precedente, non fa rivivere quest’ultima, salvo che sia espressamente disposto: in tal caso la norma si chiama ripristinatoria. Per la distinzione tra abrogazione e deroga v. deroga.