A TERMINE
Adempimento differito, nel contatto di vendita, di una o di entrambe le prestazioni rispetto alla conclusione del negozio. In particolare, si fa uso delle diciture “pagamento differito” e “consegna differita”, a seconda che, rispettivamente, sia il compratore o il venditore ad eseguire la prestazione qualche tempo dopo la conclusione del contratto. L’a termine caratterizza i contratti conclusi nelle borse merci e con la riforma dei mercati finanziari, attuata tra il ‘96 e il ‘98 (rispettivamente d.lg. 23.7.1996 n. 415 e il TUF), i contratti a premio dello MPR (mercato telematico dei contratti a premio), oltre che i contratti futures e options (v. opzioni), conclusi sull’IDEM, contratti uniformi su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari che comportano: a) nel primo caso, l’assunzione dell’obbligo dello scambio, tra le parti, alla scadenza prestabilita di determinate attività (valori mobiliari, nel quantitativo fissato), a un prezzo anch’esso precedentemente convenuto, oppure del versamento o della riscossione di un importo stabilito in virtù dell’andamento di un indicatore di riferimento; b) nel secondo caso, l’attribuzione di un diritto di opzione, ex art. 1373 c.c., a una delle parti dietro pagamento di un corrispettivo (il premio), che si risolve nella facoltà (da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso) di acquistare (call option) o di vendere (put option) determinate attività, a un prezzo prefissato, ovvero di riscuotere la differenza di prezzo che misura l’andamento dell’indice di borsa prescelto, qualora quest’ultima sia positiva, rispetto al prezzo di esercizio, nel giorno in cui l’opzione è esercitata.