ZONA FRANCA
Parte del territorio di uno Stato che gode di particolari prerogative ed esoneri doganali. La condizione giuridica di zona franca può essere sancita sia dallo Stato che esercita la sovranità su di essa, sia da accordi fra detto Stato e uno estero. La zona franca può essere effettivamente situata al di fuori dei limiti della zona doganale dello Stato o entro tali limiti. Zone franche entro i limiti doganali dello Stato sono i porti, i punti e i depositi franchi. Caratterizzata dall’esonero del pagamento in tutto o in parte dei diritti doganali o dagli altri oneri fiscali, la zona franca tende ad agevolare i territori la cui posizione è geograficamente e politicamente poco favorita. Nelle zone situate al di fuori dei limiti doganali dello Stato sono permessi la trasformazione e il consumo delle merci introdotte. Tale prerogativa, non prevista nelle altre zone franche, favorisce le industrie trasformatrici, che si avvalgono di materie prime e prodotti sussidiari, i quali sono così esenti da dazio. 1 prodotti di queste industrie, se riesportati, rimangono esenti da dazio; tale tributo deve essere invece corrisposto sui prodotti che vengono introdotti nel territorio dello Stato. Le merci nazionali o nazionalizzate che pervengono nella zona franca si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come merci esportate. In Italia vi sono le zone franche di Livigno, Campione d’Italia, Valle d’Aosta e Gorizia, disciplinate dall’art. 2 del TU delle leggi doganali. Normativa comunitaria. A livello europeo la materia è disciplinata dalla direttiva 75/69/CE e dai regg. CE n. 88/2504 e 93/2454. Con signi- ficato diverso rispetto all’ordinamento italiano, la normativa comunitaria definisce zona franca ogni territorio istituito dalle autorità competenti al fine di far considerare le merci che si trovano nell’ambito della Comunità come non esistenti nel territorio doganale agli effetti dell’applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente. La durata della permanenza delle merci nella zona franca è illimitata, salvo diversa disposizione dello Stato. Attualmente le zone franche della CE sono dodici delle quali due in Italia: punto franco di Trieste e punto franco di Venezia. In Italia l’istituto più vicino alla normativa comunitaria è quello dei depositi franchi e punti franchi, parti del territorio che godono di speciali regimi fiscali (v.porto franco; punto franco).