ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

Fascia di mare larga 200 miglia marine posta adiacente e oltre il mare territoriale (fascia di 12 migliamarine lungo le coste continentali e insulari) in cui lo Stato costiero fruisce di diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione delle risorse naturali, minerarie e biologiche, esistenti nelle acque sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino stesso e nel suo sottosuolo. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero è competente per l’installazione e l’utilizzo di isole e impianti artificiali, per la ricerca scientifica marina e per la protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento. L’istituto della zona economica esclusiva è stato disciplinato dalla Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay, firmata al termine della III Conferenza sul diritto del mare il 10.12.1982 ed entrata in vigore nel 1994. La Convenzione di Montego Bay ha recepito anche il regime della piattaforma continentale, già stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1958, al termine della I Conferenza sul diritto del mare. La piattaforma continentale è il prolungamento naturale del territorio dello Stato fino al limite esterno del margine continentale ed è costituita dal fondo marino e dal suo sottosuolo. La competenza dello Stato si estende comunque oltre, fino a 200 miglia, se il margine continentale si trova a una distanza inferiore. Se questo si allarga geologicamente oltre le 200 miglia, la piattaforma continentale si estende fino a 350 miglia marine dalle linee di base del mare territoriale ovvero per non oltre le 100 miglia marine calcolate dall’isobata di 250 metri.

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