ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE

Territorio nazionale in cui possono operare le banche di credito cooperativo (BCC; v.banca di credito cooperativo). La zona di competenza territoriale è indicata nello statuto delle BCC. Essa comprende, in continuità territoriale, i comuni in cui vengono aperte filiali e i comuni limitrofi. Il requisito della contiguità territoriale non ricorre nelle ipotesi i cui due o più comuni siano separati tra loro dal mare. L’operatività può essere estesa in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, limitrofialla propria zona di competenza territoriale, attraverso l’apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (Tit. III, Capitoli 2 e 3, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia). Possono essere previste sedi distaccate insediate in comuni non compresi nella zona di competenza territoriale purché nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni limitrofi. Per l’apertura di sedi distaccate è necessario che la banca: a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofiuna rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci; b) sia in linea con la disciplina in materia di coefficienti patrimoniali obbligatori; c) abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento. Le banche di credito cooperativo non possono installare sportelli automatici ATM fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i POS. L’operatività in Paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale è soggetta ai limiti fissati per l’operatività fuori zona.

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