VALUTA IN GARANZIA

Clausola di cui all’art. 23 l. camb. che viene apposta alla girata della cambiale quando il girante, a garanziadi un proprio debito, costituisce a favore del giratario un pegno sul credito rappresentato dal titolo. Il giratario assume con ciò la figura del creditore pignoratizio. Può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girare a sua volta il titolo a terzi se non per procura.La clausola può essere apposta anche con la dicitura valuta in pegno o altre che implicano un pegno.

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