VAGLIA DEL TESORO
Titolo contabile previsto dagli artt. 521 e 531 r.d. 23.5.1924 n. 827 (regolamento per l’esecuzione del r.d. 18.11.1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), in virtù del quale viene pagata da una tesoreria una somma di denaro che è stata versata in un’altra. I vaglia del Tesoro possono essere emessi soltanto in favore delle amministrazioni pubbliche nei loro rapporti con il servizio di tesoreria. La emissione deve essere preventivamente autorizzata dal direttore generale del Tesoro per quanto riguarda la Tesoreria centrale, e dalla direzione provinciale del Tesoro per quanto riguarda le Sezioni provinciali di tesoreria. Il tesoriere che riceve il danaro emette un vaglia del Tesoro (che viene poi pagato dal tesoriere sul quale è tratto), staccandolo da un bollettario a matrice e contromatrice. Il vaglia del Tesoro, oltre ad avere il marchio a secco del Ministero delle Finanze ed un numero continuativo per tesoriere ed esercizio, deve contenere le seguenti indicazioni: l’amministrazione od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento; l’importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri; la specie dei valori versati; la tesoreria che deve provvedere al pagamento; il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell’ente che deve riscuoterlo; l’oggetto o la causa del versamento; la data in cui è rilasciato. Quando un vaglia del Tesoro deve essere convertito in quietanza di entrata viene apposto sul medesimo un marchio che deve avere la dizione commutabile in quietanza. I tesorieri non possono pagare i vaglia se prima non hanno ricevuto le corrispondenti contromatrici, allo scopo di effettuare il dovuto riscontro. All’atto del pagamento il creditore rilascia apposita quietanza che va stesa sul titolo. I vaglia del Tesoro non sono girabili. In caso di smarrimento, perdita o distruzione di vaglia o di contromatrici, la direzione generale del Tesoro provvede al rilascio di un certificato per i vaglia emessi dalla tesoreria centrale e le delegazioni del Tesoro provvedono analogamente per quelli emessi dalle rispettive sezioni di tesoreria. La stessa direzione generale provvede al rilascio del certificato per i vaglia emessi dalle sezioni di tesoreria se le rispettive matrici siano già state allegate ai conti giudiziali. Sulla matrice del vaglia e nei registri è fatta annotazione della spedizione del certificato. I vaglia del Tesoro rimasti da pagare alla chiusura di un esercizio costituiscono debito del Tesoro e sono riportati nei registri dell’esercizio susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento. Qualora nel termine di un quinquennio dalla data di emissione dei vaglia non sia avvenuto il pagamento, l’ammontare dei vaglia non pagati, secondo l’importo, viene introitato in conto entrate eventuali del Tesoro, o depositato presso la Cassa DDPP. L’art. 531-bis del r.d. 23.5.1924 n. 827, introdotto dall’art. 2, d.p.r. 6.7.1993, n. 343, ha previsto la possibilità di effettuare trasferimenti di fondi tra tesorerie dello Stato anche mediante flussi elettronici di dati. A tal fine, la tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte della quale quella destinataria, sulla base del flusso elettronico di dati, effettua le connesse operazioni di uscita, emettendo un ordine di pagamento estinguibile anche mediante le modalità agevolative previste dal d.p.r. 10.2.1984 n. 21. In virtù dell’art. 531-bis, le tesorerie sono tenute a rendere alla Direzione generale del Tesoro le contabilità relative ai trasferimenti elettronici, a cadenza sia mensile che annuale.