VAGLIA CAMBIARIO EMESSO DALLA BANCA D'ITALIA
Titolo di credito all’ordine emesso dalla Banca d’Italia e pagabile a vista presso qualunque filiale della stessa. Viene emesso previo versamento del corrispondente importo in biglietti di banca o valuta legale, e deve essere redatto, a pena di invalidità, su appositi moduli di carta filigranata muniti di tabella numerica laterale destinata a fornire riscontro dell’esattezza della cifra indicata. Dal titolo deve, altresì, risultare il numero progressivo di emissione. A garanzia del pagamento, la Banca d’Italia è tenuta a costituire una riserva in oro o in divisa estera gravata da privilegio speciale a favore dei prenditori dei titoli. Ai sensi dell’art. 88, r.d. 21.12.1933 n. 1736, sono requisiti formali del titolo, a pena di nullità, la denominazione di “vaglia cambiario”, la promessa incondizionata di pagare la somma in esso indicata in cifre e in lettere, il nome del prenditore, la data e il luogo di emissione e la sottoscrizione della banca. L’inserimento nel titolo di una promessa incondizionata di pagamento, rende lo stesso assimilabile per struttura e funzione all’assegno circolare, Il vaglia cambiario rappresenta il mezzo di cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato normalmente si avvale per procedere ai rimborsi delle imposte a favore dei contribuenti. In tal caso per l’emissione del titolo non è, però, necessario il preventivo versamento dell’importo posto che la Banca d’Italia gestisce il servizio di tesoreria provinciale per conto dello Stato. Per espressa disposizione dell’art. 90, al vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia si applicano tutte le norme sul vaglia ordinario (v. cambiale) compatibili con la speciale disciplina di cui agli artt. 87-97 r.d. 21.12.1933 n. 1736, ad eccezione di quelle in materia di avallo, pagamento per intervento, copie, pagamento presso terzi o in luogo diverso dal domicilio del trattario, promessa di interessi e cambiale in bianco. Ne risultano, pertanto, applicabili le norme relative al termine di presentazione al pagamento e quelle in materia di azione di regresso, causale e di arricchimento. Al fine di limitarne la circolazione, il titolo può essere emesso o girato con clausola “non trasferibile”. Per espressa disposizione normativa tale clausola deve essere obbligatoriamente apposta ai vaglia di importo superiore a venti milioni di lire e a quelli emessi per conto dell’Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborso delle imposte. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia munito di clausola di non trasferibilità, il portatore che denunci l’evento alla filiale della Banca d’Italia, ha diritto di ottenere dalla stessa il pagamento dell’importo decorsi quindici giorni dalla denuncia. In difetto della clausola, invece, il portatore che abbia subito i medesimi eventi, previa denuncia degli stessi, può dar corso alla procedura di ammortamento del titolo, la cui disciplina ricalca grosso modo quella dettata in materia di assegno circolare, tranne che per alcune peculiarità. Infatti, competente all’emanazione del decreto è il Presidente del Tribunale del luogo in cui vi sia una filiale dell’istituto, copia del decreto deveessere notificata anche alla filiale la cui ubicazione abbia determinato la competenza territoriale la quale provvederà a darne comunicazione a tutte le altre filiali e i vaglia dichiarati inefficaci non producono interessi. Il pagamento avvenuto prima della notificazione del decreto libera la Banca, così come quello eseguito da una filiale alla quale non sia pervenuta notizia del decreto per fatto non imputabile all’Istituto. Anche al vaglia cambiario della Banca d’Italia si applicano le disposizioni normative conseguenti all’introduzione del sistema dell’Euro e, in particolare l’art. 48, comma 2, del d.lg. 24.6.1998 n. 213 e l’art. 1 del d.m. 21.12.1998, i quali, in riferimento ai rapporti con le pubbliche Amministrazioni, prevedono che nel periodo transitorio, per le operazioni non regolabili in contanti, i creditori possano richiedere e le Amministrazioni possano disporre i pagamenti dei titoli di spesa in euro.