USURA

Delitto contro il patrimonio previsto dall’art. 644 c.p. Il reato di usura punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni la condotta di chi si faccia dare o promettere, a titolo di corrispettivo per una prestazione di denaro o di altra utilità (qualsiasi reato a prestazioni corrispettive), interessi o altri vantaggi usurari (art. 644 comma 1 c.p.). L’originale formulazione del codice Rocco è stata profondamente modificata prima con l’art. 11 quinquies, d.l. 8.6.1992 n. 306, conv., con modificazioni, dalla l. 7.8.1992 n. 356 e, poi, con l’art. 1 comma 1, l. 7.3.1996 n. 108, che ne ha fissato le linee vigenti. ’attuale formulazione mira ad arginare il fenomeno criminale dell’usura, stimato in allarmante crescita e si fonda sulla previsione legale di un limite, un “tasso-soglia” oltre il quale gli interessi sono sempre usurari indipendentemente da qualsiasi valutazione sulle condizioni del soggetto passivo e sull’atteggiamento psicologico del soggetto attivo. Oggetto principale della protezione da parte della nuova normativa è diventato il controllo penale del mercato finanziario e creditizio di modo che è diventata meno appropriata la collocazione sistematica della fattispecie nella classe dei delitti contro il patrimonio (lesione di interessi economici individuali; a conferma di questa ricostruzione basti segnalare l’inapplicabilità della scriminante di cui all’art. 50 c.p., pur rientrando il patrimonio fra i beni disponibili, all’art. 644 c.p.).

1. Specie di usura. Sono previste tre fattispecie di usura. a) Usura in astratto. Sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge: il parametro di riferimento (art. 2 l. 108/1996) è variabile e viene fissato nel tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla gazzetta ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. b) Usura in concreto. Sono altresì usurari gli interessi che, anche se inferiori al “tasso-soglia” stabilito ex lege, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino sproporzionati rispetto al valore della prestazione e siano dati o promessi da un soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria (art. 644 comma 3 c.p.). c) Mediazione usuraia. L’art. 644 c.p. disciplina, al secondo comma, la mediazione usuraia con la quale si tutela la vittima del reato anche nei confronti di chi si sia adoperato per metterlo in contatto con l’usuraio: qualificata come titolo autonomo di reato (“fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma”) incrimina con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni la condotta di chi procuri a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usuraio. Le tre fattispecie di usura sin qui descritte si configurano come reati di pericolo. Il legislatore anticipa la soglia di tutela del patrimonio della vittima a un momento anteriore all’effettiva lesione, considerando sufficiente, per la consumazione del reato, la rilevante possibilità che il danno si realizzi (occorre, poi, valutare, nelle diverse ipotesi, se il pericolo sia implicito nella realizzazione della condotta o sia piuttosto elemento della fattispecie penale). L’usura e la mediazione usuraria sono delitti a dolo generico: consistono, rispettivamente, nella coscienza e volontà di concludere un contratto a prestazioni corrispettive con interessi o altri vantaggi usurari (nel caso della c.d. usura in concreto, occorre, in aggiunta, la consapevolezza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della controparte) e nella coscienza e volontà di conferire o promettere un compenso usurario per la mediazione. La consumazione del reato, fatta eccezione per la mediazione usuraria (il delitto è realizzato non appena la somma di denaro o altra utilità viene ricevuta dalla vittima del reato), non si esaurisce nel momento in cui viene stipulato il contratto in base al quale sono promessi o dati interessi o vantaggi usurari, ma si estende fino al giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (argomento ex art. 644 ter c.p.): seppure in dottrina persistano delle riserve sul punto (qualche autore parla di reato istantaneo a effetti permanenti o di effetti eventualmente permanenti), il delitto di usura va, allora, qualificato come reato permanente.

2. Circostanze aggravanti. Il legislatore del 1996 ha poi previsto una serie di circostanze aggravanti a effetto speciale (le pene per i fatti di cui all’art. 644 c.p. primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà) che attengono a particolari qualifiche del soggetto attivo (nn. 1 e 5), a qualifiche del soggetto passivo (nn. 3 e 4) e una al contenuto del contratto usurario (n. 2). Sotto questo profilo, non va dimenticato l’art. 32 quater c.p. che, così come novellato dall’art. 7 l. 108/1996, prevede la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nel caso di condanna per i delitti di usura in relazione ad alcune ipotesi di usura aggravata (reati commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa”).

3. Confisca dei beni dell’usurario. Va segnalato,infine che, nel caso di condanna, la legge dispone una particolare ipotesi di confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo abbia la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o egli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (art. 644 c.p. comma 5).

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