USUFRUTTO
Tipo voce : Glossario
Diritto reale di godimento di un bene mobile o immobile altrui, con l’obbligo di rispettare la sua destinazione economica. L’usufrutto può essere legale (come quello dei genitori esercenti la potestà) o volontario; in tal caso può sorgere per atto fra vivi, oneroso o gratuito, o a causa di morte (vendita, donazione, legato). La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e, se costituito a favore di persona giuridica, i trent’anni. Diritti dell’usufruttuario sono: conseguire la disponibilità e godere la cosa, ivi compresi le sue accessioni e i frutti naturali e legali, e facoltà di cedere a terzi il proprio diritto previa notifica al proprietario, salvo patto contrario. Doveri dell’usufruttuario sono: fare l’inventario dei mobili e la descrizione degli immobili, osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell’uso della cosa, procedere alle riparazioni ordinarie, sopportare gli oneri legali gravanti sulla cosa oltre che le imposte sul reddito, denunciare al proprietariole usurpazioni perpetrate da terzi sulla cosa. A tali doveri corrispondono altrettanti diritti del proprietario (c.d. nudo proprietario) che acquista altresì il tesoro eventualmente scoperto nel fondo oltre che gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente. Doveri del nudo proprietario sono: eseguire le riparazioni straordinarie e sopportare gli oneri previsti dalla legge e le imposte gravanti sulla proprietà. L’usufrutto si estingue per decorso del termine, per rinuncia dell’usufruttuario, per la morte o acquisto della proprietà da parte di quest’ultimo, per prescrizione a causa del non uso ventennale, per perimento della cosa, per espropriazione, per recesso per giusta causa. L’estinzione comporta la restituzione della cosa nello stato in cui si trova, salvo indennità per miglioramenti apportati o danni arrecati; per le cose consumabili è previsto l’obbligo di pagare il valore al termine dell’usufrutto, o restituirne altre di uguale quantità e qualità (c.d. quasi usufrutto). Nonostante i notevoli disaccordi della dottrina giuridica sembra ammissibile l’uso invalso comunemente di cedere in usufrutto un credito: l’usufruttuario ha il diritto di percepirne gli interessi fino alla scadenza, data in cui può riscuotere la somma con l’obbligo di restituirla alla scadenza del suo diritto. È espressamente ammesso l’usufrutto sulle azioni; in tal caso il diritto di voto nell’assemblea spetta, salvo patto contrario, all’usufruttuario.