USI CIVICI

Particolari diritti di godimento imprescrittibili, inalienabili e perpetui che spettano a determinare collettività comunali su beni esistenti sul territorio del comune, con precise finalità, p.e. diritto di legnatico (raccogliere legna) o di fungatico (raccogliere funghi) o di erbatico (raccogliere erbe). Se esercitati sul territorio di un comune diverso, in concorso con i residenti, sono detti “promiscui”. Essi possono gravare anche su beni privati, in tal caso rivestono natura di diritti reali limitati su cose altrui; possono inoltre gravare su beni demaniali. Il diritto di godimento in questione spettano ai membri delle collettività i quali ne fluiscono uti cives; essi, dunque, non spettano all’ente rappresentativo della collettività (comune). Il nostro ordinamento giuridico, contrario alla loro permanenza, specialmente su fondi di proprietà privata, ha disposto la loro liquidazione, ad opera di speciali Commissari regionali. La legge fondamentale sugli usi civici (l. 16.6.1927 n. 1766) ne prevede la trasformazione in diritti dominicali su porzioni ridotte dei beni sui quali essi gravano. Gli uffici istituti per tale finalità dalla legge del 1927 (commissari per la liquidazione degli usi civici) sono stati trasferiti alle regioni; sopravvivono, tuttavia, le funzioni giurisdizionali attinenti alle controversie relative all’esistenza, alla natura e alla estensione di tali usi (si veda in argomento Corte Cost. n. 46/1995). Al di là della loro denominazione (commissari regionali) tali organi giurisdizionali sono presenti in tredici circoscrizioni territoriali. Contro le decisioni del commissario regionale attinenti all’esistenza, natura ed estensione di diritti di uso civico, oppure alla rivendicazione di terre, è ammesso il reclamo a una sezione speciale della Corte d’Appello di Roma.

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